La medica dal 2016 è considerata seminativo, quindi c’è l’obbligo della diversificazione
È arrivata una bella doccia fredda nel settore dell’agricoltura, soprattutto per l’area del Parmigiano Reggiano ma anche per tutte le aziende specializzate nella produzione della medica che nel 2015 non hanno provveduto al rispetto del requisito della diversificazione e del greening, perché la medica è stata ritenuta erba o pianta da foraggio.
Ci dicono che è stata un’interpretazione errata
Ma da Bruxelles ci fanno sapere che è stata un’interpretazione errata della normativa, perché la medica e il trifoglio, ove coltivati in purezza e in miscela tra loro, sono considerati seminativi e quindi sono soggetti all’applicazione della diversificazione.
In altri termini l’equivoco è nato perchè il nostro Mipaaf ha considerato la medica una pianta appartenente alle erbe e alle altre colture da foraggio alle quali si applica la deroga, se occupano oltre il 75% della superficie a seminativo.
Meno medica in campo a favore di altre colture
E allora dal 1° gennaio 2016 cosa succede a chi coltiva medica? La medica dovrà scendere sotto la soglia del 75% e dovranno essere inserite nell’ordinamento produttivo almeno una o due colture a seconda dell’estensione dei terreni a seminativo (tra i 10 e i 30 ettari e oltre i 30 ettari). Quindi né più e né meno di quello che avviene ora per chi coltiva i seminativi.
Dunque ci sono moltissime aziende che sono costrette a cambiare l’ordinamento produttivo riducendo l’erba medica a favore di altre colture come mais, cereali a paglia, cereali foraggeri,loietto e semi oleosi.
Grossi problemi per chi fa latte per Parmigiano Reggiano
Ma non a tutti la cosa può star bene, in particolare a coloro che operano nel comprensorio del Parmigiano Reggiano dove c’è un disciplinare di produzione che stabilisce come la razione delle vacche si debba basare sull’impiego di foraggi ottenuti nel territorio.
Almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi, fa notare Ermanno Comegna, deve essere apportata da fieni e almeno il 50% della sostanza secca deve essere prodotta sui terreni dell’azienda agricola ubicati nel territorio di produzione della dop. Inoltre il 75% della sostanza secca dei foraggi deve essere prodotta all’interno della zona di origine.
Si tratta di un bel pasticcio per tantissime aziende zootecniche, ma anche per quelle non zootecniche che forniscono erba medica alle stalle. L’ennesimo cavillo burocratico che mette in difficoltà un comparto che già ha parecchi problemi da risolvere, e inoltre fa diminuire l’estensione di una coltura come la medica che la stessa Commissione giudica una pianta da incentivare per la sua valenza ambientale oltre che per le specificità nella razione alimentare delle vacche da latte.
A questo punto non rimane che convincere la Commissione europea a cambiare orientamento, ma non sarà facile (loro sono convinti che noi abbiamo letto male le loro disposizioni!) e poi non c’è molto tempo, perché il rispetto dell’obbligo della diversificazione colturale viene verificato dagli organi pagatori nel periodo che va dal 1° aprile al 9 giugno 2016.
Chi se ne occuperà? E ce la faremo a correre ai ripari?
4 commenti
galles
5 Settembre 2016 at 1:10 pm
Buongiorno Dott. Bartolini, mi risulta che ancora oggi, nel settembre 2016 ( almeno secondo quanto c’è scritto nel Sop di Agrea compilando il piano colturale), siano esonerate dall’obbligo del greening le aziende con superficie a seminativo superiore a 10 ha ma destinate per almeno il 75% alla produzione di erba o altre piante erbacee foraggere.
Ma forse dopo la pubblicazione del suo articolo vi sono stati ulteriori sviluppi nel dialogo tra Commissione e Mipaaf di cui non sono al corrente che hanno portato al permanere dell’esonero per il greening anche per le aziende che rientrano in questo caso. Sperando in un suo aggiornamento la saluto cordialmente.
QUADRO – GREENING – DIVERSIFICAZIONE
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Esonero
Azienda con SEMINATIVI < 10 ha
Azienda con SEMINATIVI interamente investiti a colture sommerse
Azienda con SEMINATIVI utilizzati per più del 75%
– per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio
– per terreni messi a riposo
– sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi e con superficie rimanente non superiore a 30 ha (art. 44 paragrafo 3, comma a) del Reg. (UE) n. 1307/2013)
Azienda con SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE per più del 75%
– costituita da prato permanente
– utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio
– per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale
– sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi e con superficie a seminativi rimanente non superiore a 30 ha (art. 44 paragrafo 3, comma b) del Reg. (UE) n. 1307/2013
Obbligo
Azienda con SEMINATIVI compresi tra 10 e 30 ha
Azienda con SEMINATIVI oltre 30 ha
Roberto Bartolini
7 Settembre 2016 at 7:03 am
Gentile lettore, nell’articolo si precisa che la medica non è più considerata erba e quindi le cose cambiano rispetto allo scorso anno. Ciò che è scritto nel testo che mi ha inviato non vale dunque per la medica.
Giuseppe D'Addario
6 Settembre 2016 at 2:37 pm
Lei ha perfettamente ragione, il baseline della nuova PAC è il Reg. (UE) n. 1307/2013, di cui molti ignorano soprattutto i CAA, confondendo oltremodo le idee agli agricoltori in particolar modo quest’anno in cui i prodotti agricoli (commodities) hanno prezzi troppo bassi che anche con produzioni stratosferiche non coprono i costi di produzione tant’è che questa situazione può spingere i produttori a non seminare affatto.
Dott. Giuseppe D’Addario
Giuseppe D'Addario
6 Settembre 2016 at 2:51 pm
In questo caso la medica che prima era considerata erbaio da foraggio, ora, allo stesso modo di tutte le leguminose in purezza, non può più esentare dal greening le aziende che la coltivano oltre il 75% non potendo più usufruire delle deroghe previste per la diversificazione.
Dott. Giuseppe D’Addario