La Pac si incassa anche se non si coltiva. A patto che si rispettino alcune norme operative
Secondo la nuova Pac, un terreno a riposo (definito “set aside” o “maggese”) anche per più anni è una superficie ammissibile ai pagamenti diretti (pagamento di base e greening) ed è considerato a tutti gli effetti seminativo. L’agricoltore quindi non ha l’obbligo di praticare alcuna coltivazione, purchè rispetti gli impegni della condizionalità e del greening.
Cosa deve assicurare un terreno a riposo
Per poter incassare la Pac, la gestione di un terreno a riposo deve assicurare:
- Il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali.
- Un’attività minima come per esempio trinciatura, erpicatura, sfalcio.
Come si definisce un terreno a riposo
Secondo il regolamento Pac, un terreno a riposo è un seminativo incluso nella rotazione aziendale ritirato dalla produzione per un periodo continuativo di otto mesi nell’anno della domanda Pac. Dal terreno a riposo non si deve ottenere alcuna produzione agricola, quindi non si può raccogliere il foraggio e non si può pascolare, altrimenti diventa un prato pascolo.
Le modalità di gestione di un terreno a riposo sono tre:
- Terreno nudo totalmente privo di vegetazione.
- Terreno coperto da vegetazione spontanea.
- Terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost o ammendanti o fertilizzanti naturali.
Gli obblighi per l’agricoltore
Ma cosa deve fare un agricoltore che destina un appezzamento al riposo? Deve comunicare il periodo di ritiro della superficie dalla produzione, che deve essere come minimo di otto mesi nell’anno della domanda Pac.
Il terreno a riposo deve seguire le norme della condizionalità, in particolare la copertura permanente del suolo. Questo impegno è rivolto solo ai terreni in pendenza e in assenza di sistemazioni idrauliche per evitare l’erosione. Quindi i terreni a riposo in pianura possono essere lasciati anche nudi.
I terreni a riposo rispettano il greening, che è un pagamento che l’agricoltore quindi può incassare. Infatti la diversificazione delle colture non si applica nelle aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre erbacee da foraggio e per i terreni a riposo, a condizione che i seminativi restanti non sottoposti a tali impieghi non siano superiori ai 30 ettari.
Quindi un’azienda agricola che ha oltre il 75% dei suoi terreni a riposo non deve rispettare né la diversificazione né la predisposizione di aree ecologiche (EFA), purchè i seminativi restanti non superino i 30 ettari.
Un commento
Giuseppe D'Addario
28 Ottobre 2016 at 5:33 pm
Tutto esatto, aggiungerei anche che i terreni a riposo che concorrono a divenire EFA, non possono essere lavorati (sia il suolo che copertura vegetale spontanea) dal 1 marzo al 31 luglio come da decreto MIPAAF 1420/2015, inoltre il greening risulta rispettato anche con una superficie coltivata a riso per più del 75% se la restante parte non eccede i 30 ettari; inoltre ricordiamo che le leguminose in purezza (erba medica, trifoglio, sulla) non vengono calcolati come erbai bensì come seminativi per cui non vi è possibilità di usufruire di questa deroga.