Roberto Bartolini7 Maggio 20152min20392

Nuova Pac: cessioni per vendita o affitto e successioni in caso di morte

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Si tratta di domande che gli agricoltori si pongono più spesso di quanto si creda: cosa succede con i titoli Pac se decido di vendere o affittare la mia azienda agricola? E cosa accade se eredito un’impresa agricola dai miei genitori deceduti?

Titoli Pac in caso di cessione aziendale

In caso di cessione totale dell’azienda per compravendita, la domanda di prima assegnazione dei titoli Pac viene presentata dal cessionario con apposita autorizzazione del cedente.

Invece, in caso di cessione parziale per compravendita, la domanda di prima assegnazione dei titoli viene presentata dal cedente.

Nel caso di cessione dell’azienda con contratto di affitto, la domanda di prima assegnazione dei nuovi diritti Pac viene presentata sempre dal cedente.

Titoli Pac in caso di morte

In caso di morte di un agricoltore avvenuta tra il 15 maggio 2014 e il 15 giugno 2015, gli eredi hanno la facoltà di esigere a proprio nome il numero e il valore dei diritti all’aiuto alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che gestiva l’azienda.

Nel caso in cui gli eredi non presentino il requisito di “agricoltore attivo”, i diritti di aiuto possono essere comunque trasferiti per compravendita o affitto. Cioè gli eredi possono vendere o affittare i terreni e i titoli da ricevere anche se non sono agricoltori attivi.

 

Roberto Bartolini

Laureato in agraria all'Università di Bologna, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per 35 anni nel Gruppo Edagricole di Bologna, passando dal ruolo di redattore a quello direttore editoriale. Per oltre 15 anni è stato direttore responsabile del settimanale Terra e Vita. Oggi svolge attività di consulenza editoriale e agronomica, occupandosi di seminativi e di innovazione tecnologica.


2 commenti

  • Bonelli Giovanni

    9 Dicembre 2015 at 1:12 pm

    Mia moglie è iscritta come IAP ha acquistato dei terreni all’asta fallimentare come deve fare per poter accedere alla riserva nazionale.

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    • dott. Giusepe D'Addario

      9 Dicembre 2015 at 6:09 pm

      Se i terreni sono stati acquistati prima del 15 maggio 2015 (data in cui bisognava averne il possesso), in sede di presentazione della DUP, il CAA a cui aveva conferito mandato doveva presentare apposita domanda; nel caso in cui i terreni sono stati acquistati dopo il 15 maggio oppure non è stata fatta nessuna richiesta precedentemente, sua moglie, non appena Agea emanerà un’apposita circolare entro i termini ultimi di presentazione della DUP 2016, potrà farne richiesta a patto che soddisfi determinati requisiti qualora ne fossero presenti nell’ipotetica circolare.

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