Pac 2018: aumentano le sanzioni per il mancato rispetto del greening
All’inizio, nel 2015/2016, chi non rispettava le regole del greening perdeva solo la quota relativa a questo pagamento. Nel 2017, oltre alla perdita del pagamento greening, la sanzione prevedeva una riduzione di tutti gli altri pagamenti pari al 20% del pagamento verde. Ma nel 2018, per il mancato rispetto del greening le sanzioni aumentano: infatti, oltre alla perdita del pagamento stesso, la quota riduzione di tutti gli altri pagamenti sale al 25% del pagamento greening.
Gli obblighi da rispettare
Ricordiamo quali sono gli obblighi per poter incassare il pagamento greening:
- Aziende da 10 a 15 ettari di seminativo: l’unico impegno riguarda la diversificazione, con la presenza di almeno due colture, nessuna delle quali può coprire più del 75% della superficie totale a seminativo.
- Aziende da 15 a 30 ettari di seminativo: gli impegni sono due, e cioè la presenza di almeno due colture e il 5% della superficie a seminativo che deve essere destinata alle aree ecologiche dette “Efa”.
- Aziende con oltre 30 ettari a seminativo: gli impegni sono due, e cioè la presenza di almeno tre colture (con la coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali che arrivano al massimo al 95% dei seminativi) e la presenza sul 5% della superficie delle aree ecologiche Efa.
4 commenti
Bruno 74
14 Ottobre 2017 at 12:17 am
Un’ azienda agricola della bassa pianura padana con una superficie totale di 160 ettari con necessità di coltivare in prevalenza mais, per rispettare il greening con rispettiva Efa in che percentuale e quali colture ( oltre al mais ovviamente ) si devono pianificare per la prossima annata agraria? Grazie.
Roberto Bartolini
16 Ottobre 2017 at 10:37 am
Le colture devono essere tre e le due principali non devono occupare più del 90% della superficie totale a seminativo. Il 5% della superficie va destinato alle EFA.
Sky
21 Novembre 2017 at 7:44 pm
Non il 90%, ma il 95%
Paolo
24 Gennaio 2019 at 6:44 pm
Buonasera dott. Bartolini. Le chiedo se secondo Lei una superficie forestale impiantata nel 1999 ai sensi del ex reg. 2080/92, può entrare in domanda unica del 2015 , per soddisfare la percentuale d’obbligo EFA? Preciso che si tratta di arboricoltura da legno che all’epoca era al 15^ anno ed il produttore usufruiva dell’indennizzo per mancato reddito come seminativo di imprenditore agricolo(€\ha 700 annui per 20 anni).