Pac 2018: le principali novità dopo la revisione di medio periodo

pac-2018

È stata approvata la riforma di metà percorso della Pac (ex Omnibus), presentata nei giorni scorsi a Roma dall’europarlamentare Paolo De Castro e in vigore dal 1° gennaio di quest’anno. La riforma è stata approvata nella stessa giornata in plenaria a Strasburgo e dal Consiglio dei ministri dell’agricoltura Ue.

Anche se le finalità del pagamento greening sono condivisibili (rafforzare la diffusione di impegni improntati alla sostenibilità e alle buone pratiche agricole), la sua declinazione pratica in tre misure uguali per tutti gli agricoltori europei (diversificazione, focus ecologico e mantenimento prati permanenti) si è rivelata estremamente complessa, sia in azienda che per gli organismi nazionali e regionali deputati alla verifica del rispetto delle norme. Una complessità rilevata in tutti gli Stati membri, che ha comportato per gli agricoltori la revisione degli orientamenti tecnico-economici a livello aziendale e non pochi problemi di carattere burocratico. Una complessità alla quale, peraltro, non sono corrisposti benefici ambientali significativi. Per questo il Parlamento europeo, con l’obiettivo di salvaguardare la valenza ambientale del pagamento e semplificare i meccanismi di applicazione e monitoraggio, ha introdotto una serie di modifiche che miglioreranno la vita degli agricoltori europei e in particolare dei nostri imprenditori italiani, come vediamo dal dettaglio delle modifiche introdotte che illustriamo qui di seguito.

 

Diversificazione colturale (art. 44 Reg. 1307/2013)

La modifica del paragrafo 2 dell’art. 44 del regolamento 1307/2013 consente alle aziende che investono oltre il 75% dei seminativi a colture sommerse, come il riso, di derogare ai criteri odierni in materia di diversificazione aziendale. In concreto significa che un produttore che coltiva 200 ettari di superficie agricola di cui 90 a riso, 7,5 a frumento, 2,5 a mais e 100 a vigneto, non dovrà più ridurre la superficie a riso a 75 ettari per rispettare i limiti attualmente imposti dalla diversificazione (per i seminativi la coltura principale non deve superare il 75%).

Chi è esentato dalla diversificazione

L’intervento sul paragrafo 3 dello stesso articolo consente, invece, di ampliare i casi di esenzione dagli obblighi di diversificazione. Vengono infatti completamente escluse dall’applicazione di tali misure le aziende agricole che investono oltre il 75% dei seminativi a leguminose (inclusa l’erba medica).

Lo stesso paragrafo è stato inoltre modificato nella parte che prevede che l’esenzione sia condizionata dal fatto che i seminativi diversi dalle leguminose non siano superiori ai 30 ettari. Questo limite è stato eliminato.

 

Focus ecologico (art. 46 Reg. 1307/2013)

Le novità per le aree di interesse ecologico sono relative all’introduzione di ulteriori colture che possono essere considerate aree di interesse ecologico, ai casi di esclusione dall’applicazione degli attuali impegni e all’incremento dei fattori di conversione per specifiche produzioni per il calcolo delle superfici ecologiche.

Altre colture per le EFA

Per quanto riguarda le ulteriori colture, potranno essere considerate aree di interesse ecologico anche le superfici a miscanto, a silfio perfoliato (entrambe con fattore di conversione pari a 0,7) e i terreni lasciati a riposo con piante mellifere ricche di polline e nettare (con fattore di conversione pari a 1,5).

Eliminato il limite dei 30 ettari

Come già visto per la diversificazione, dal 2018 sarà eliminato anche il limite che impone che i seminativi non sottoposti agli impieghi che danno diritto all’esclusione (oltre il 75% dei seminativi a colture sommerse, erba e altre piante erbacee da foraggio e leguminose) non debbano superare i 30 ettari.

Fattori di conversione

Infine, per quanto riguarda i fattori di conversione relativi a colture utilizzate per assolvere gli obblighi del focus ecologico, sono stati incrementati per le colture azotofissatrici (da 0,7 a 1,0) e per le superfici a bosco ceduo (short rotation coppice, da 0,3 a 0,5). Questo consente di incrementare il valore ambientale di tali produzioni e di semplificare le operazioni di applicazione e controllo da parte di agricoltori e autorità nazionali.

 

Definizione di pascolo permanente (art. 4 Reg. 1307/2013)

Al fine di semplificare il quadro regolamentare, tenere in debita considerazione le specificità produttive locali e migliorare le definizioni applicate per la gestione dei pagamenti diretti (attività agricola, agricoltore, superficie agricola, eccetera), l’Europarlamento ha rivisto alcune disposizioni relative alla definizione di prato e pascolo permanente. In particolare, potranno essere considerati come prato permanente le superfici a pascolo in cui l’erba e le altre piante erbacee da foraggio risultano non predominanti o assenti.

In questo modo si valorizza il ruolo dei pascoli mediterranei, ricchi di arbusti e piante arboree, che potranno essere inseriti nelle superfici eleggibili a pagamento. Inoltre, gli Stati Membri avranno la facoltà di decidere di considerare come prato permanente non solo il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più, ma anche i terreni che non vengono arati da cinque anni o più.

 

Primo insediamento giovani agricoltori (art. 2 Reg. 1305/2013)

I giovani agricoltori potranno insediarsi a capo dell’azienda anche insieme ad altri agricoltori. L’insediamento congiunto potrà essere sia con agricoltori che abbiano superato i 40 anni di età, in un’ottica di maggior ricambio generazionale, sia con altri giovani, moltiplicando il sostegno e senza nessun tipo di vincolo relativamente alla forma giuridica, promuovendo così formule organizzative diverse dall’impresa individuale e riducendo le barriere all’ingresso nella misura gestita nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale (PSR).

È stato inoltre chiarito che la data di primo insediamento coinciderà con l’inizio di attività concrete collegate all’esercizio di impresa.

Il supporto potrà essere erogato sia sotto forma di contributo che di strumento finanziario (o una combinazione delle due modalità).

Un commento

  • TUCCI

    31 Gennaio 2018 at 2:57 pm

    VOGLIO SAPERE QUANDO SARANNO LIQUIDQTI I PRIMI INSEDIAMENTI IN BASILICATA

    Rispondi

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