Pac, taglio del 15%: il boomerang dell’eco-schema 4
Per incassare a fine 2024 la bellezza di 49 euro/ha, si può rischiare di subire una sanzione pari al 15% dei pagamenti Pac (sia del primo che del secondo pilastro). È quello che può capitare a un’azienda agricola che nel 2023 ha aderito all’eco-schema 4 (“Avvicendamento biennale tra colture da rinnovo e depauperanti”) e che nel 2024, pur rispettando i vincoli previsti dall’eco-schema, non ha rispettato anche la BCAA 7 (“Obbligo di cambio di genere botanico sulla singola particella”) che per tutti gli altri agricoltori (cioè coloro che non hanno aderito all’eco-schema 4, ma anche alla produzione integrata e all’agricoltura biologica) era in deroga per l’anno 2024.
Dopo un’annata disastrosa, nella quale è difficile far tornare i conti a fine anno, è incredibile che ci si mettano di mezzo ancora una volta i meccanismi cervellotici inventati dai nostri burocrati per drenare soldi agli agricoltori.
Le adesioni (anche inconsapevoli) sono numerose
C’è un’ulteriore anomalia che rende la vicenda ancora più paradossale. Come abbiamo denunciato lo scorso agosto, chi ha predisposto la domanda Pac informatica per conto dell’agricoltore in molti casi ha inserito d’ufficio la richiesta di adesione all’eco-schema 4, ma poi non ha dato l’informazione all’agricoltore, che ha predisposto il piano colturale 2024 senza tenere conto dei vincoli di avvicendamento previsti per questo impegno biennale. Inoltre, ci sono casi in cui l’agricoltore lo ha fatto per errore o per dimenticanza. Quindi nel 2024 a questi agricoltori non sarà erogato il pagamento dell’eco-schema 4, ma questo non è un gran danno, perché si tratta di una somma irrisoria.
Tuttavia, a questa penalizzazione si può aggiungere quella ben più grave nel caso in cui l’agricoltore nel 2024 non abbia applicato anche la BCAA 7, cioè non abbia effettuato il cambio di coltura rispetto al 2023 sulla singola particella, che è una norma vincolante prevista se si applica l’eco-schema 4. Infatti aderire all’eco-schema 4 comporta l’avvicendamento, nel biennio 2023-2024, di colture da rinnovo e di colture depauperanti, secondo schemi ben precisi, ma anche l’impegno che una stessa coltura non ricada sulla medesima particella Pac nel secondo anno. Quindi il gioco di incastri non è semplice e per questo si può prevedere che i casi di inadempienza non siano rari.
Cosa fare in vista del 2025
Detto questo, ricordiamo ancora una volta come comportarsi in vista del 2025. Se nel 2024 l’azienda ha effettuato una sola coltura, se la vuole ripetere su tutta la superficie nel 2025 deve seminare nei prossimi giorni una coltura intercalare, detta anche secondaria, adeguatamente gestita e che sta sul terreno per almeno 90 giorni, la quale può essere raccolta o sovesciata. Si adempie alla BCAA 7 anche nel caso in cui nel 2025 si cambi genere botanico rispetto al 2024.
Se invece nel 2024 l’agricoltore ha già effettuato la diversificazione seminando due o più colture, nel 2025 può continuare ad applicare la diversificazione.
Cosa si intende per diversificazione
La diversificazione consiste nel prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno (periodo relativo ai controlli), nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75% di detti seminativi;
- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% di tali seminativi.
Si precisa che per “diversificazione colturale” si intendono:
- colture appartenenti a generi botanici differenti;
- colture appartenenti a una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- terreni lasciati a riposo;
- erba o altre foraggere (escluso il mais e il sorgo da foraggio, da insilato, eccetera).
La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte ,anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.
Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- i cui seminativi sono totalmente costituiti da colture sommerse;
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.
Le superfici coltivate con metodo biologico certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata e i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della norma.