Bonus carburante agricolo attivo anche per agromeccanici

bonus carburante agricolo

Il decreto “Aiuti bis” (legge n. 115 del 9 agosto 2022) all’articolo 7 prevede l’estensione del credito di imposta per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre 2022 (luglio-agosto-settembre). Il beneficio fiscale è concesso alle imprese che esercitano attività agricola sull’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola, nella misura del 20% della spesa sostenuta (costo al netto dell’Iva).

Il credito di imposta sarà utilizzato esclusivamente in compensazione con il modello F 24 del dicembre 2022 (codice del tributo 6965 nella sezione Erario).

I dubbi interpretativi

Un recente articolo dell’Informatore Agrario ha sollevato alcune perplessità su aspetti ritenuti poco chiari del provvedimento, che riepiloghiamo qui di seguito.

  1. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile Irap. Dunque è applicabile oppure no alle aziende a reddito catastale (oltre a quelle a reddito di impresa)?
  2. Il credito è utilizzabile solo dopo l’avvenuto pagamento delle fatture?
  3. Il provvedimento riguarda tutte le forniture di gasolio effettuate dall’azienda agricola per l’autotrazione, oppure solamente gli acquisti di carburante agevolato?
  4. Il bonus è applicabile alle imprese agromeccaniche?
  5. È escluso il carburante utilizzato per l’irrigazione e il riscaldamento delle serre?

Per le prime due domande, occorre che gli estensori della norma rispondano al più presto. Per le altre tre, invece, sono già arrivati alcuni chiarimenti degli esperti.

Le risposte del Confai

Per le ultime tre questioni risponde Sandro Cappellini, coordinatore Confai Lombardia: «Ritengo che occorra leggere bene il testo del provvedimento per fugare ogni dubbio. Il DL 21/3/2022 all’articolo 18 specifica “acquisto di carburanti per esercizio dell’attività agricola”; di conseguenza, essendo quella agromeccanica un’attività “agricola” (codice ATECO 01.6100, in base all’art.5 DL 99/04), è fuori dubbio che il nostro comparto può usufruire di questo provvedimento. Inoltre, leggendo attentamente il decreto si nota una specifica distinzione tra i beneficiari di alcuni provvedimenti che sono indirizzati specificatamente a favore delle sole imprese agricole (per esempio gli articoli 19 e 20)».

Prosegue Cappellini: «Il decreto individua due categorie distinte di beneficiari: coloro che esercitano un’attività agricola e le sole imprese agricole. Inoltre il provvedimento parla dell’acquisto di carburanti senza alcuna distinzione (agevolato, nazionale, eccetera), purché destinati alla trazione agricola».

Per quanto riguarda invece il carburante utilizzato per irrigazione, riscaldamento delle serre e così via, è evidente che tali attività sono escluse dal beneficio fiscale in quanto il carburante non è utilizzato per la “trazione”.

Roberto Bartolini

Laureato in agraria all'Università di Bologna, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per 35 anni nel Gruppo Edagricole di Bologna, passando dal ruolo di redattore a quello direttore editoriale. Per oltre 15 anni è stato direttore responsabile del settimanale Terra e Vita. Oggi svolge attività di consulenza editoriale e agronomica, occupandosi di seminativi e di innovazione tecnologica.


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