Caldo estremo, Cisoa rafforzata per gli operai agricoli: cosa cambia con il Decreto Infrastrutture

Le ondate di calore che stanno interessando l’Italia hanno spinto il Governo a rafforzare gli strumenti di tutela per i lavoratori agricoli. Con il Decreto Infrastrutture (Dl n. 107/2026) sono state introdotte nuove disposizioni che ampliano le possibilità di accesso alla Cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa) nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata dalle elevate temperature. Le misure, valide dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, sono state illustrate dall’Inps con il messaggio n. 2418 del 20 luglio e riprendono, con alcune modifiche, il sistema già adottato nel 2025 per fronteggiare gli effetti degli eventi climatici eccezionali. Il finanziamento della misura è stato fissato in 10,3 milioni di euro per il 2026.
Cisoa anche in caso di riduzione dell’orario
La principale novità riguarda la possibilità di richiedere l’integrazione salariale anche quando il lavoro non viene sospeso per l’intera giornata. Le aziende agricole potranno infatti accedere alla Cisoa anche in caso di riduzione dell’attività per almeno metà dell’orario giornaliero, consentendo una maggiore flessibilità nella gestione delle giornate caratterizzate da temperature estreme.
La misura interessa sia gli operai agricoli a tempo indeterminato (Oti) sia gli operai agricoli a tempo determinato (Otd), mentre restano esclusi impiegati e quadri agricoli, per i quali continua ad applicarsi la disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il conteggio delle giornate coperte dalla Cisoa. Le giornate indennizzate per eventi climatici eccezionali non vengono computate nel limite massimo delle 90 giornate annue previste dalla normativa ordinaria. Inoltre, sono considerate utili ai fini del riconoscimento della disoccupazione agricola e del raggiungimento delle 181 giornate lavorative necessarie per il riconoscimento dello status di operaio agricolo a tempo indeterminato. Il pagamento dell’indennità continuerà a essere effettuato direttamente dall’Inps.
Domande entro 15 giorni
Per ottenere il trattamento, le aziende dovranno presentare la domanda entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa. L’Inps ha previsto due specifiche causali:
- Cisoa eventi atmosferici a riduzione (codice 17), per i casi di riduzione dell’orario di lavoro;
- Cisoa eventi atmosferici a sospensione ex Dl 107/2026 (codice 18), nei casi di sospensione completa dell’attività.
Se nello stesso periodo si verificano entrambe le situazioni, sarà necessario presentare due domande distinte.
Le istanze possono essere trasmesse telematicamente dal 24 luglio, mentre quelle riferite al periodo compreso tra il 1° e il 23 luglio potranno essere inviate entro il 22 agosto 2026.
Procedure semplificate e risorse disponibili
Anche per il 2026 viene confermata la procedura semplificata introdotta negli anni precedenti. L’autorizzazione al trattamento sarà rilasciata direttamente dal dirigente della sede Inps territorialmente competente, senza il passaggio attraverso la commissione provinciale prevista dalla disciplina ordinaria. L’obiettivo è ridurre i tempi di istruttoria e consentire un’erogazione più rapida delle indennità.
Per la presentazione della domanda sarà utilizzato il modello SR33, già predisposto con tutti gli elementi necessari per il pagamento diretto. L’Inps monitorerà costantemente l’andamento della spesa e, nel caso in cui le richieste dovessero superare le risorse disponibili, potrà non accogliere le domande eccedenti il limite di finanziamento previsto dal decreto.


