Roberto Bartolini22 Novembre 20244min35000

Ecoschema 4, cancellate le sanzioni se si rinuncia al 2024

Por Guilherme Santos/Sul21

Con un provvedimento “all’italiana” dell’ultimo minuto, il Ministero dell’agricoltura, viste le numerose richieste pervenute, è riuscito a ottenere dalla Commissione Ue il via libera per l’interruzione volontaria, da parte dell’agricoltore, dell’impegno biennale per l’ecoschema 4. Di fatto si tratta della possibilità di non adempiere all’impegno biennale di avvicendamento 2023 e 2024 sottoscritto con la domanda Pac 2023.

Gli “inconsapevoli” tirano un sospiro di sollievo

Le numerose richieste pervenute, citate dalla circolare Agea n. 84514 del 9 novembre 2024, si riferiscono a quella moltitudine di agricoltori inferociti con i funzionari che avevano compilato, per loro conto, la domanda Pac 2024 inserendo d’ufficio l’adesione all’ecoschema 4 per il secondo anno, dimenticando però di darne comunicazione all’agricoltore. Il quale, nel predisporre i piani colturali 2024, in tantissimi casi non ha tenuto conto dei vincoli di avvicendamento previsti dalla norma tra colture miglioratrici, depauperanti e da rinnovo (ne abbiamo parlato nell’articolo “Eco-schema 4, come si calcolano le sanzioni per chi ha violato la norma”).

Questa mancata comunicazione avrebbe comportato, sino all’uscita della circolare Agea, non solo la restituzione dell’aiuto riferito alle parcelle inadempienti, ma anche la beffa di una multa salata. Evidentemente si doveva trovare una soluzione a questo pasticcio, ed ecco che esce dal cilindro del Masaf la scappatoia: l’agricoltore che manifesta espressamente la volontà di non proseguire anche nel 2024 l’impegno biennale dell’avvicendamento non subirà alcuna sanzione, ma dovrà restituire solo la somma ricevuta per l’ecoschema 4 nel 2023.

A questo punto è importante verificare che funzionari e burocrati predispongano per tempo la richiesta di rinuncia per conto dell’agricoltore che non ha rispettato l’avvicendamento.

Due casi: vendita o perdita di superfici

  1. Vendita. Se durante il periodo di esecuzione della rotazione biennale il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest’ultimo subentra nell’impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro, rinuncia e/o mancato rispetto dell’impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.
  2. Perdita di superfici. Qualora l’impegno assunto con l’ecoschema 4 sia interrotto a causa della perdita delle superfici avvicendate e in assenza di subentro agli impegni da parte di altro soggetto, si procede al recupero del premio già erogato per il primo anno, salvo che la perdita delle superfici non sia dovuta a circostanza eccezionale/causa di forza maggiore, intendendosi come tale una circostanza anormale, imprevedibile, indipendente dall’operatore poiché totalmente fuori dal suo controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, non rientra nella nozione di forza maggiore il mancato rinnovo del contratto di affitto o di comodato delle superfici).

Roberto Bartolini

Laureato in agraria all'Università di Bologna, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per 35 anni nel Gruppo Edagricole di Bologna, passando dal ruolo di redattore a quello direttore editoriale. Per oltre 15 anni è stato direttore responsabile del settimanale Terra e Vita. Oggi svolge attività di consulenza editoriale e agronomica, occupandosi di seminativi e di innovazione tecnologica.


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