Fasce tampone obbligatorie sui terreni lungo i corsi d’acqua

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Tra le norme della condizionalità rafforzata della Pac 2023-2027, la BCAA 4 obbliga gli agricoltori all’introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua, che riguarda tutte le superfici agricole. Obiettivo della norma è la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole.

In particolare, la BCAA 4 prevede:

  • il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d’acqua (questa fascia è definita “fascia di rispetto” e ha un’ampiezza pari a 5 metri);
  • la costituzione o la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali (questa fascia è definita “fascia inerbita”).

L’ampiezza delle fasce tampone

L’ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda. I 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

La norma si applica a tutti i corsi d’acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l’anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono conseguentemente escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all’adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili (ossia corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato). Ѐ esclusa altresì la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l’allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell’acqua.

Divieto di lavorazioni

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni del terreno, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico. In ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Roberto Bartolini

Laureato in agraria all'Università di Bologna, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per 35 anni nel Gruppo Edagricole di Bologna, passando dal ruolo di redattore a quello direttore editoriale. Per oltre 15 anni è stato direttore responsabile del settimanale Terra e Vita. Oggi svolge attività di consulenza editoriale e agronomica, occupandosi di seminativi e di innovazione tecnologica.


Un commento

  • Francesca

    13 Aprile 2023 at 11:44 am

    Visti i precedenti chi controllerà che la norma sia rispettata?

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