Gli obblighi previsti dalla condizionalità per la gestione dei prodotti fitosanitari
Facendo seguito all’articolo “Pac, attenzione agli obblighi della condizionalità per non perdere gli aiuti”, riportiamo gli obblighi relativi al Settore 2 – Prodotti fitosanitari, che riprende la normativa del PAN, Piano di Azione Nazionale.
Le due categorie di obblighi
Gli impegni previsti si dividono in due categorie.
1) Obblighi validi per tutte le aziende:
- Disponibilità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi 3 anni.
- Il registro dei trattamenti va conservato per almeno i tre anni successivi a quello in cui si riferiscono gli eventi annotati.
- Rispetto della prescrizione di utilizzo prevista dall’etichetta del prodotto.
- Presenza e uso di dispositivi di protezione individuale previsti per i trattamenti.
- Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente.
- Nel caso di ricorso al contoterzista, mantenere la scheda trattamenti contoterzisti.
2) Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN)
- Disponibilità e validità dell’autorizzazione per acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali.
- Disporre e conservare per un periodo di 3 anni le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto con le informazioni sui prodotti acquistati.
Il Registro dei trattamenti fitosanitari
Il Registro dei trattamenti fitosanitari deve contenere:
- Elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti relativi ciascuno a ogni singola coltura.
- Prodotti fitosanitari utilizzati e quantità.
- Superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento.
- Registrazione dell’insieme delle informazioni (date, tipi di prodotto, quantità, fasi fenologiche delle colture) utili alla verifica del rispetto della prescrizione stabilite nelle etichette.
Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati entro il periodo di raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall’esecuzione del trattamento.