Il nuovo Programma di Sviluppo Rurale Nazionale finanzia rischi, irrigazione e biodiversità animale

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È stato approvato dall’Unione europea il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), da non confondere con i PSR regionali. Si tratta di un nuovo strumento di finanziamento che l’Italia ha a disposizione per la prima volta con la nuova PAC, e che varrà sette anni.

Questo piano si occupa di 3 misure:

  1. Gestione dei rischi in agricoltura: assicurazioni agevolate, fondi di mutualizzazione per la stabilizzazione dei redditi.
    • Misura 17.1: Premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante.
    • Misura 17.2: Fondi di mutualizzazione.
    • Misura 17.3: Strumento di stabilizzazione del reddito.
  2. Investimenti in infrastrutture irrigue.
    • Misura 4.3: Sostegno a investimenti per recuperare o realizzare bacini irrigui, miglioramento sistemi di adduzione e reti di distribuzione irrigua, sistemi di telecontrollo, investimenti per uso irriguo di acque reflue depurate in sostituzione di corpi idrici. Il sostegno è diretto a soggetti giuridici che svolgono attività al servizio di una pluralità di utenti, quindi resta escluso l’accesso al sostegno per le singole aziende agricole anche in forma associata.
  3. Biodiversità animale: sanità e benessere, minor impatto ambientale, miglioramento genetico, libri genealogici.
    • Misura 10.2: sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche animali. I beneficiari sono enti pubblici e/o privati.
    • Misura 16.2: Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie finalizzate al settore zootecnico coinvolgendo più soggetti e operatori. Il partenariato oggetto dei contributi è costituito da soggetti pubblici e/o privati quali associazioni allevatori, enti, centri di ricerca.

Il pacchetto di queste misure viene finanziato dal nostro paese con 20,85 miliardi di euro in 7 anni. In questo articolo riassumiamo le misure previste per il primo punto, rimandando gli altri argomenti ad articoli successivi.

PSRN, Misura 17: Gestione del rischio in agricoltura

Misura 17.1: Premio assicurativo per il raccolto e gli animali

La misura intende ampliare e migliorare l’offerta di sistemi assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che ne fanno ricorso.

Si tratta dell’erogazione di un contributo pubblico che copre i costi sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento di un premio di assicurazione del raccolto degli animali e delle piante, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, a epizoziee, a fitopatie e a infestazioni parassitarie.

La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma individuale o collettiva.

Beneficiari ammissibili

Per avere diritto al contributo pubblico è necessario possedere i seguenti requisiti:

  1. Essere imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese;
  2. Qualificarsi come agricoltori attivi;
  3. Essere titolari di Fascicolo Aziendale nel quale deve essere dettagliato il piano di coltivazione e devono essere individuate le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell’assicurazione.

Criteri di ammissibilità delle polizze

1) Il contratto assicurativo deve essere basato sul Piano Assicurativo Individuale generato dal Sistema Gestione Rischi (SGR), decreto Mipaaf del 12 marzo 2015.
2) Nel contratto assicurativo devono essere riportati il valore assicurato, la tariffa applicata, l’importo del premio, la soglia di danno, la data di entrata e di fine copertura.
3) La copertura assicurativa è relativa all’intero anno solare o all’intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento.
4) Nel contratto assicurativo gli appezzamenti delle singole colture devono essere individuati catastalmente e devono trovare corrispondenza col piano colturale del fascicolo aziendale.
5) Gli allevamenti assicurati devono trovare rispondenza nell’anagrafe zootecnica o nel fascicolo aziendale ove previsti.

Rischi assicurabili

1) Le polizze assicurative coprono esclusivamente rischi classificati come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie.
2) Le polizze non possono coprire un solo rischio, ma una pluralità di rischi in base alle combinazioni previste in un apposito allegato al Piano Nazionale.
3) Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio non è consentita la stipula di più polizze per la medesima tipologia colturale o di allevamento.

Soglia e rimborso del danno

1) Sono ammissibili solo le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione che superino il 30% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo.
2) Le polizze devono prevedere il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di una avversità atmosferica catalogata come calamità naturale, fovolai epizoozia, o fitopatia o infestazioni parassitaria.

Importi e aliquote di sostegno

La quota di contributo pubblico è fissata al 65% della spesa ammessa, quindi un sostegno di notevole interesse.

Roberto Bartolini

Laureato in agraria all'Università di Bologna, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per 35 anni nel Gruppo Edagricole di Bologna, passando dal ruolo di redattore a quello direttore editoriale. Per oltre 15 anni è stato direttore responsabile del settimanale Terra e Vita. Oggi svolge attività di consulenza editoriale e agronomica, occupandosi di seminativi e di innovazione tecnologica.


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