Nuova Pac, a chi serve la ricognizione preventiva: tre casi

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La ricognizione preventiva serve per individuare i potenziali beneficiari dei nuovi titoli che vengono assegnati dalla nuova Pac. Agea ha predisposto gli elenchi dei beneficiari, che tuttavia sono provvisori perché occorre “allineare” i dati della banca Agea con la situazione reale dell’azienda agricola, dato che potrebbero essere avvenute delle trasformazioni tra il 2013 e il 2015, che è il periodo cruciale per determinare l’assegnazione dei nuovi titoli.

Ermanno Comegna ne L’Informatore Agrario n. 16 indica tre casi emblematici per i quali l’agricoltore deve comunicare le variazioni ad Agea, avvalendosi possibilmente della consulenza dei Caa o di professionisti per evitare errori.

Caso 1. Agricoltori che non hanno presentato domanda Pac nel 2013

È noto come questo sia elemento indispensabile per ottenere l’assegnazione dei nuovi titoli; tuttavia ci sono delle eccezioni, e quindi va presentata la necessaria documentazione per potersi avvalere delle deroghe.

Le deroghe sono previste per coloro che:

  1. alla data del 15/5/2013 producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima complessiva di 5000 mq oppure coltivavano vigneti;
  2. nell’anno 2014 hanno avuto titoli dalla riserva nazionale;
  3. non hanno mai avuto in affitto o in proprietà titoli, ma dimostrano che alla data del 15 maggio 2013 esercitavano attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli anche attraverso la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
  4. hanno iniziato attività nel 2014 o nel 2015 insediandosi in un’azienda agricola che ha acquistato o preso in affitto da altro agricoltore che ha sottoscritto una clausola contrattuale per il passaggio del diritto di ricevere titoli.

Caso 2. Cambio di forma giuridica (successione, fusione, cessione)

Per queste movimentazioni aziendali Agea precisa quali sono le tipologie di operazioni compatibili con le definizioni richiamate, indicando le modalità che utilizzerà per il calcolo del numero e del valore dei titoli, riportando l’elenco dei documenti che l’agricoltore deve presentare.

Caso 3. Agricoltori interessati da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali

Rientrano i casi di agricoltori che non hanno potuto incassare integralmente i pagamenti del 2014 per ragioni indipendenti dalla propria volontà, e cioè:

  1. decesso del beneficiario;
  2. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
  3. calamità naturale che colpisce in maniera grave l’azienda;
  4. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
  5. epizozia o fitopatria che colpisce la totalità o una parte rispettivamente del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
  6. esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data della presentazione della domanda Pac.

Se il calcolo del valore dei nuovi titoli avvenisse sulla base dell’anno 2014, questi agricoltori sarebbero penalizzati; quindi in questi casi Agea prende a riferimento come base del calcolo un anno precedente al 2014, ma l’agricoltore deve presentare la documentazione che comprovi i casi sopracitati.

Roberto Bartolini

Laureato in agraria all'Università di Bologna, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per 35 anni nel Gruppo Edagricole di Bologna, passando dal ruolo di redattore a quello direttore editoriale. Per oltre 15 anni è stato direttore responsabile del settimanale Terra e Vita. Oggi svolge attività di consulenza editoriale e agronomica, occupandosi di seminativi e di innovazione tecnologica.


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