Nuovo Fondo filiere per mais, soia e legumi: domande dal 1° al 16 ottobre

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Agea finalmente ha pubblicato le istruzioni operative relative al decreto ministeriale che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere dedicato alle colture del mais, della soia e dei legumi. Il modello di aiuto, già applicato da alcuni anni per il grano duro, prevede uno stanziamento che ammonta a 11 milioni di euro per il mais (5 milioni per il 2020 e 6 milioni per il 2021) e 9 milioni di euro per legumi e soia (4,5 milioni di euro annui per le annualità 2020 e 2021).

Le condizioni per ottenere l’aiuto

I soggetti che possono accedere all’aiuto del Fondo filiere sono le imprese agricole che abbiano già sottoscritto o che sottoscrivano, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale con imprese di trasformazione e/o commercializzazione. Questo significa che anche quest’anno, nonostante le colture siano già in fase avanzata del loro ciclo vegetativo, c’è la possibilità di intercettare l’aiuto del Fondo filiere con la sottoscrizione di un contratto (nel caso non si sia ancora sottoscritto) da presentare nel momento in cui si inoltrerà al portale del Sian la domanda di aiuto.

Termini e modalità di presentazione

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 1° ottobre 2020, fino al 16 ottobre 2020.

Nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o un’organizzazione di produttori riconosciuta, il contratto stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario e l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia, richiedente l’aiuto. Tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico contratto di filiera e può avere durata annuale.

Diverse tipologie di rapporti contrattuali

In particolare, il contratto di filiera può essere sottoscritto tra:

  • imprenditore agricolo e impresa di trasformazione;
  • cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta e impresa di trasformazione;
  • imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l‘industria di trasformazione.

In questo caso, il contratto di filiera deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra il centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione e l’industria di trasformazione e deve essere sottoscritto successivamente a questo/i ultimo/i.

Le due parti del contratto di filiera

Il contratto di filiera o l’impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente l’aiuto deve indicare almeno la superficie oggetto del contratto, comunque non eccedente la superficie inserita nel piano colturale della domanda di aiuto del richiedente.

Il contratto di filiera può essere costituito da una parte generale di durata triennale che può essere integrato in successivi contratti annuali, così come l’impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente. Il contratto di filiera o l’impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal soggetto beneficiario deve essere allegato alla domanda di aiuto.

Poiché l’imprenditore agricolo non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l’industria di trasformazione, il centro di stoccaggio o altri soggetti della fase di commercializzazione devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la relazione causale tra il contratto di filiera sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l’industria di trasformazione.

L’aiuto è fissato con un tetto massimo di 50 ettari

L’aiuto spettante a ciascun richiedente è commisurato alla superficie agricola espressa in ettari con due decimali, coltivata a mais, legumi (pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella) e soia nel limite di 50 ettari e ritenuto ammissibile a seguito dell’istruttoria effettuata dall’op Agea. Non sono ammesse le colture destinate a insilato, produzione di seme, foraggio e produzione energetica.

Uso del seme certificato dal 2021

L’utilizzo di sementi certificate, in particolare per mais, soia, pisello proteico e favino, sarà disciplinato con specifici provvedimenti ai fini dell’erogazione dell’aiuto per l’annualità 2021.

Determinazione dell’aiuto

Per la campagna 2020 è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia), oggetto del contratto. L’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a mais o proteine vegetali per la quale è stata presentata domanda di aiuto; in caso di superamento dei fondi annuali disponibili, l’op Agea procederà ad applicare una riduzione dell’aiuto previsto mediante l’adozione del taglio lineare.

Come e dove effettuare la domanda di aiuto per il Fondo filiere

Il produttore può effettuare la presentazione della domanda sul portale www.sian.it, con l’assistenza di un centro autorizzato di assistenza agricola, oppure trovando le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal Sian, necessarie alla compilazione della domanda presso lo stesso Caa. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale Sian e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda rilasciata dal Sian.

Modalità di pagamento

L’erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice Iban corretto. Pertanto, ogni richiedente l’aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice cosiddetto “identificativo unico” che identifica il rapporto corrispondente tra l’istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto.

Roberto Bartolini

Laureato in agraria all'Università di Bologna, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per 35 anni nel Gruppo Edagricole di Bologna, passando dal ruolo di redattore a quello direttore editoriale. Per oltre 15 anni è stato direttore responsabile del settimanale Terra e Vita. Oggi svolge attività di consulenza editoriale e agronomica, occupandosi di seminativi e di innovazione tecnologica.


3 commenti

  • Francesco

    25 Settembre 2020 at 11:31 am

    Buongiorno Roberto,

    Questa misura si applica al raccolto 2020 o 2021? Ho un’azienda agricola biologica in provincia di Foggia e prevedo di seminare circa 15ha di favino per granella quest’anno. Si tratterà di una semina tardiva, circa fine novembre, visto il clima ancora estivo fino ad Ottobre inoltrato. Dubito che avrò un contratto firmato entro il 16/10/2020. Idem per lenticchia, cece e pisello che si seminerebbero più avanti. Quindi, non capisco a quale annata di riferisca l’aiuto.
    Oltre a questo, non ho ancora trovato nessuno che faccia contratti triennali di questo tipo.
    Per quest’anno avevo un contratto con Progeo, ma valido per il solo 2019/2020 e non triennale.Fareste cosa gradite se indicaste anche aziende che offrono contratti di questo tipo.
    Grazie.

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  • roberto andreoli

    28 Settembre 2020 at 4:25 pm

    buongiorno
    il contratto può essere stipulato tra azienda agricola e azienda suinicola che utilizza il mais per la produzione di pastone?

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  • Ernestina Trentin

    7 Ottobre 2020 at 7:21 pm

    Avendo lo stesso problema, ho interpellato il Sign.Andrea Bin (Coldiretti di Treviso) che, dopo aver sentito i suoi superiori, mi ha risposto così: IL CONTRATTO DI FILIERA tra l’azienda agricola e l’azienda suinicola NON E’ VALIDO perchè c’è uno scambio di mais con suini( cambia la merce)

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