Pac, applicazione e verifica agricoltori attivi: un rompicapo che ostacola i pagamenti
«La verifica di “agricoltore attivo”, requisito necessario per ottenere i contributi della Pac, si sta rivelando molto complessa con molte situazioni di incertezza, tant’è che tantissimi agricoltori non ricevono i pagamenti per l’anomalia sulla verifica dell’agricoltore attivo. Si poteva evitare questa situazione? Sì, con scelte più semplici e una formulazione giuridica più chiara. I politici hanno espresso il peggio di sé formulando una definizione che costringe gli agricoltori e Agea a un intricatissimo e laboriosissimo lavoro per la dimostrazione dei requisiti e tutti i relativi controlli». Così si esprime l’agronomo Angelo Frascarelli dell’Università di Perugia su uno dei tanti guai che stiano passando con l’applicazione della nuova Pac, che tutti si augurano… passi in fretta!
Il requisito di “agricoltore attivo” viene controllato ogni anno e deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda Pac. L’agricoltore dimostra di essere “attivo” se rientra in una delle seguenti sei “fattispecie”.
1. Agricoltore sotto una certa soglia
L’agricoltore è attivo sotto una certa soglia di pagamenti diretti nell’anno precedente (5.000 euro per aziende in montagna e/o zone svamtaggiate, e 1.250 euro per tutte le altre).
Se un agricoltore non ha presentato la domanda unica nell’anno precedente, si procede con un calcolo presunto. Per esempio: un agricoltore ha presentato domanda domanda unica per 3 ettari nel 2016, ma nel 2015 non ha presentato domanda Pac: è agricoltore attivo o no? Per deciderlo, si moltiplicano i 3 ettari (numero di ettari ammissibili dichiarati nell’anno di presentazione della domanda) per 393,34 euro/ha (che è il pagamento medio nazionale per il 2015), ottenendo 1.180,02 euro che sono sotto il tetto di 1.250 euro, quindi questo agricoltore è considerato “attivo”.
2. Agricoltore iscritto all’Inps
Un agricoltore iscritto all’Inps come Iap, Cd, colono o mezzadro è di fatto “agricotore attivo”. Questa fattispecie non è applicabile alle società.
3. Partita Iva
L’agricoltore è considerato attivo se in possesso della partita Iva codice “Ateco 01” aperta prima del 1° agosto 2014. La partita Iva aperta dopo tale data equivale ad assenza di partita Iva ai fini del requisito di agricoltore attivo.
4. Proventi da attività agricole
Si è “attivi” se i proventi totali da attività agricole nell’anno precedente rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno precedente. L’Agea prende in considerazione la denuncia dei redditi del richiedente.
I redditi da considerare comprendono quelli dell’agricoltore e non quelli del coniuge o di altri componenti la famiglia. La pensione, come le altre rendite da fabbricati, rientra nei proventi da considerare derivanti da attività non agricole.
Pagamenti diretti: almeno il 5% dei redditi extra agricoli
Un agricoltore senza partita Iva, anche part-time, può essere agricoltore attivo se l’importo annuo dei pagamenti diretti nell’anno precedente è pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente. Per esempio, un operaio, un impiegato o un pensionato che hanno ottenuto pagamenti diretti per 2.500 euro sono agricoltori attivi se il loro reddito non supera i 50.000 euro annui. Quindi un lavoratore dipendente può essere agricoltore attivo anche se svolge attività agricola part time e non necessita di aprire la partita Iva.
Esempio:
- pagamenti diretti 2016: 1.500 euro
- reddito extragricolo: 20.000 euro
I pagamenti diretti sono il 7,5% dei proventi totali da attività extra agricola, quindi costui è agricoltore attivo.
6. L’oggetto sociale è “attività agricola”
Le persone giuridiche e fisiche sono agricoltori attivi se sono iscritte alla Cciaa e se sono titolari di partita Iva attiva con codice “Ateco 01” principale.
Un commento
Leonzio
8 Ottobre 2017 at 12:06 pm
Buongiorno, se proprietario di ettari 1,250 ho diritto al contributo aveva o pac. Grazie