Roberto Bartolini13 Marzo 20236min202295

Pac, in aridocoltura niente obbligo di rotazione annuale

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È appena stato pubblicato il decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali”, che riporta le regole sulla nuova condizionalità (“BCAA – Buone condizioni agronomiche e ambientali” e “CGO – Criterio di gestione obbligatorio”). In tale decreto si precisa che, per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per esempio grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell’azienda sia destinata ogni anno a un cambio di coltura principale.

Questa deroga al vincolo di rotazione annuale è quantomai opportuna per salvaguardare le produzioni italiane di eccellenza, come per esempio il grano duro, in aree dove le alternative colturali sono limitate dalle condizioni climatiche e dei terreni.

Deroga anche per le zone montane

Analoga deroga si applica alle parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell’articolo 32 del regolamento UE n. 1305/2013, per cui una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi, se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

  • che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell’anno successivo;
  • oppure, ogni anno, l’agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali.

Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

Chi deve applicare la BCAA7 nel 2023

Ricordiamo che la nuova norma sulla condizionalità BCAA 7 (“Rotazione delle colture nei seminativi, a eccezione delle colture sommerse”) entra in vigore nel 2024, ma si applica nel 2023 ai beneficiari che richiedono a premio i regimi ecologici (ecoschemi) di cui all’articolo 31 del regolamento UE 2021/2115 e gli impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all’articolo 70 del regolamento UE 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano strategico della Pac 2023-2027.

Cambio di genere botanico

Con la BCAA 7 occorre prevedere una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Le seconde colture interrompono la monocoltura

Ai fini del rispetto della BCAA 7, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali.

Le esenzioni alla BCAA 7

Sono esenti da qualsiasi obbligo relativo alla BCAA 7 le aziende:

  1. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  2. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  3. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
  4. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
  5. le superfici certificate biologiche a norma del regolamento UE 2018/848 e quelle condotte secondo i disciplinari della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI).

Roberto Bartolini

Laureato in agraria all'Università di Bologna, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per 35 anni nel Gruppo Edagricole di Bologna, passando dal ruolo di redattore a quello direttore editoriale. Per oltre 15 anni è stato direttore responsabile del settimanale Terra e Vita. Oggi svolge attività di consulenza editoriale e agronomica, occupandosi di seminativi e di innovazione tecnologica.


5 commenti

  • Di Sapio Domenico

    14 Marzo 2023 at 5:22 pm

    O meglio precisare che questi grandi cervelloni o meglio scienziati volete impoverire la categoria della agricoltura non lasciare di produrre a chi sa produrre e lasciare spazio sempre di più ai nostri industriali e di diventare grosse compagnie sempre più grandi e impoverire la piccola e media impresa .Vorrei sapere con tutte le nostre attenzioni e regolamenti ci riducete sempre i nostri guadagni e mentre nei nostri paesi limitrofi non allineati non anno regole da rispettare e sono agevolati .Allora io vi dico lasciateci liberi che vedremo chi sa andare avanti,

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  • Antonio

    14 Marzo 2023 at 7:06 pm

    Molto interessante e aggiornato su ogni aspetto sull’argomento riguardante il settore agricolo.

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  • Vincenzo Rocco Mario Colonna

    14 Marzo 2023 at 9:40 pm

    Aderendo all’ecoschema 4 nella domanda Pac 2023 scatta l’obbligo di rispettare la Bcca 7 sia per le Semine di grano da fare in autunno 2023 che per quelle già effettuate in autunno 2022 ,cioè se nel 2022 ho seminato grano su grano sfruttando la deroga Non posso aderire all’eco 4 .

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  • Giovanni

    15 Marzo 2023 at 9:53 pm

    Ma nel decreto da voi menzionato non leggo della possibilità di coltivare grano su grano in deroga. Potete dare delucidazioni?

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  • Erny

    28 Marzo 2023 at 6:37 pm

    Salve questo vale solo per regioni e province autonome? Oppure per tutte le regioni?

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