Agricoltura, nuovi obblighi su controllo fosfati e uso sostenibile fitosanitari
Tutti gli agricoltori che incassano i pagamenti diretti della Pac e degli impegni agro-climatici del secondo pilastro, sono tenuti a rispettare gli obblighi della cosiddetta “condizionalità rafforzata”, che prevede tra gli altri anche i CGO (“Criteri di Gestione Obbligatori“). Uno di questi riguarda la tutela della risorsa acqua ed è il CGO1 (“Controllo delle fonti di inquinamento da fosfati”) mentre un altro, il CGO 8, riguarda l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Registrazione dei concimi fosfatici
Il CGO 1 si applica a tutte le superfici dell’azienda agricola sui quali si usano fertilizzanti organici o minerali. La norma da rispettare è la registrazione dei dati sull’utilizzo di concimi fosfatici, minerali/inorganici, organo minerali e organici con titolo di fosforo dichiarato di cui al decreto legislativo n.75/2010 (“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”). L’agricoltore è tenuto a comunicare le informazioni sulle parcelle, sulla coltura praticata e relativa superficie, la data di distribuzione dei concimi, il tipo di fertilizzante e la sua denominazione, il contenuto percentuale in fosforo e la quantità totale.
Uso sostenibile degli agrofarmaci
La CGO 8 contiene norme da rispettare su tutte le superfici sulle quali si distribuiscono prodotti fitosanitari. Si tratta di obblighi connessi alle modalità e ai tempi di esecuzione dei controlli funzionali delle attrezzature per l’applicazione in campo dei prodotti da effettuarsi nei centri prova autorizzati.
- Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome. L’intervallo tra i controlli non deve superare i cinque anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell’allegato 1 al decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, che sostituisce l’elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo D.M. n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE. Inoltre è previsto l’obbligo di controllo funzionale e di regolazione.
- Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6. La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall’utilizzatore professionale per adattare l’attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso.
L’eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso centri prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall’utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l’intera durata del certificato.