Olio d’oliva: dal 1° luglio 2016 nuove regole e sanzioni per l’etichettatura e la vendita
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 giugno 2016 il decreto legislativo n.103/2016, che riporta tutte le nuove norme relative all’etichettatura e alla commercializzazione dell’olio di oliva, con le violazioni previste per:
- Imballaggio
- Informazioni sula categoria dell’olio
- Indicazione dell’origine
- Indicazioni facoltative
- Leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie
- Apertura e tenuta del registro Sian
- Identificazione delle partite
Le sanzioni previste per le violazioni alle norme sono piuttosto pesanti. Ne riportiamo alcune.
- Utilizzo di contenitori per la vendita ai consumatori di olio Evo, olio di oliva vergine, olio di oliva, olio di sansa, di capacità superiore ai 5 litri e ai 25 litri per le mense o la ristorazione collettiva: sanzione da 150 a 600 euro.
- Uso di tappi o sistemi di confezionamento che non perdono integrità dopo l’apertura: sanzione da 800 a 4.800 euro.
- Omettere la categoria merceologica degli oli di oliva in etichetta: sanzione da 1.600 a 9.500 euro.
- Indicare le categorie commerciali in modo diverso da quanto previsto dalla nuova normativa: sanzione da 2.500 a 15.000 euro.
- Utilizzare in maniera illegittima una delle informazioni facoltative previste: sanzione da 3.500 a 18.000 euro.
- Non riportare la categoria commerciale e la designazione di origine: sanzione da 1.600 a 9.500 euro.
- Utilizzare l’indicazione facoltativa senza però averla annotata nel registro Sian e non esibire analisi chimica e/o organolettica relativa alla indicazione facoltativa rivendicata: sanzione da 500 a 3.000 euro.
Le sanzioni sono dimezzate se le violazioni riguardano quantitativi di prodotto non superiori a 700 kg/l di olio o a 3.500 kg di olive. Le sanzioni sono raddoppiate se le violazioni riguardano quantitativi di prodotto superiori a 30.000 kg/l di olio o a 150.000 kg di olive.