Pac, nuovi agricoltori: come accedere alla riserva nazionale dei titoli
Il nuovo agricoltore, per avere accesso alla riserva nazionale dei titoli Pac 2023-2027, deve possedere i seguenti requisiti:
- requisito di inizio dell’attività agricola: inizia l’attività agricola in qualità di capo azienda nell’anno civile 2021 o in qualsiasi anno successivo e presenta domanda nell’ambito del regime di pagamento di base di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di base per la sostenibilità di cui al Reg. (UE) 2021/2115 non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l’attività agricola.
- requisito anagrafico: ha un’età compresa tra 41 anni e 60 anni compiuti nell’anno della presentazione della domanda di cui alla precedente lettera a). In caso di domanda presentata da una persona giuridica, l’età è riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda.
- requisito di istruzione e competenza: è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda con la quale si chiede l’accesso alla riserva nazionale in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa.
Titoli di studio o esperienza lavorativa
Questi sono i titoli di studio o l’esperienza lavorativa di cui deve essere in possesso il nuovo agricoltore per poter accedere alla riserva nazionale Pac:
- superamento dell’esame di Stato per l’esercizio delle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario, agrotecnico laureato o titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, di cui all’allegato VI del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dal decreto 9 marzo 2023 del direttore generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea;
- titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;
- titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.
Se il richiedente l’accesso alla riserva nazionale risulta avere svolto attività agricola in un qualsiasi momento anteriormente all’anno 2021, la condizione di ammissibilità non è soddisfatta.
L’individuazione dell’anno di inizio dell’attività agricola avviene considerando la data (anno civile) in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
- iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e società), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti; ove sussista l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o qualora l’agricoltore risulti comunque iscritto, l’insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l’impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da “attivo”, che ne pregiudica l’esercizio imprenditoriale;
- apertura o estensione della partita Iva in campo agricolo (codice Ateco 01);
- iscrizione all’Inps come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attività agricole indipendentemente dall’esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento dell’attività agricola.
Rispetto all’anno civile di inizio dell’attività agricola, l’agricoltore deve soddisfare l’ulteriore requisito di aver presentato domanda di accesso alla riserva in questione non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l’attività agricola.