Titoli Pac: cosa succede se un agricoltore prende in affitto un terreno da un vecchio affittuario?
Si tratta di un caso alquanto frequente: alla fine del 2015 un agricoltore ha l’opportunità di prendere in affitto un terreno che è stato affittato a un altro agricoltore, al quale sono stati intestati i titoli Pac (terreno affittato dal 2010 al 2015). I titoli possono essere intestati al nuovo affittuario?
Vediamo cosa affermano i punti salienti del nuovo regolamento Pac.
Primo: i titoli sono stati assegnati agli agricoltori che hanno presentato domanda di assegnazione entro il 15 giugno 2015.
Secondo: il numero di titoli assegnati a ogni agricoltore è pari agli ettari ammissibili che detiene al 15 maggio 2015 (data di possesso non prorogata al 15 giugno 2015!).
Terzo: nel caso in questione i titoli sono stati assegnati al vecchio affittuario che ha presentato domanda al 15 giugno 2015.
Quarto: il titolo all’aiuto è un diritto soggettivo al pari di un diritto di proprietà, che quindi si può trasferire in tutte le forme consentite.
Quinto: la proprietà del titolo è disgiunta dalla terra che lo ha generato.
Il vecchio affittuario non ha nessun obbligo di cedere i titoli al nuovo affittuario; tuttavia li può cedere di sua spontanea volontà, con un atto di vendita di titoli senza terra, mediante atto scritto e registrato e deve essere comunicato ad Agea. Ma il ricevente deve essere agricoltore attivo.
Ricordiamo che l’agricoltore può dimostrare di essere attivo se:
- È sotto una certa soglia di pagamenti diretti nell’anno precedente (5.000 euro se in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro in altre zone).
- È iscritto all’Inps in qualità di Cd, Iap o colono o mezzadro.
- È titolare di partita Iva attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014 e a partire dal 2016, con dichiarazione annuale dell’Iva.
- I proventi ottenuti da attività agricole rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente.
- L’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente.
- L’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale nel registro delle imprese.