Greening: le esenzioni e le sanzioni per gli agricoltori
Uno degli obblighi previsti dal greening nella nuova Pac impone alle aziende che hanno più di 15 ettari a seminativo di lasciare il 5% di tale superficie ad aree cosiddette di interesse ecologico. Il Ministero ha emesso un lungo elenco di possibili utilizzi, tra i quali molto interessante è la semina di colture azotofissatrici come medica, soia, proteiche, trifoglio, sulla, leguminose, eccetera. Tuttavia, alle superfici investite a queste colture occorre applicare un coefficiente di ponderazione per risalire al numero di ettari che possono essere effettivamente conteggiati al fine del greening. Questo coefficiente è pari allo 0,7.
Facciamo l’esempio di un’azienda di 20 ettari che dovrà destinare 1 ettaro al greening. Per coprire quell’ettaro, dovrà seminare 1,5 ettari ad azotofissatrici e l’obbligo greening sarà rispettato.
Chi è esente dall’obbligo di rispettare il greening della nuova Pac
Per ottenere il supplemento al pagamento di base della nuova Pac 2015 da parte di tutti coloro che hanno più di 15 ettari a seminativo, cioè il greening, occorre rispettare tre obblighi:
- rotazione delle colture;
- mantenimento dei prati permanenti;
- costituzione in azienda di aree ecologiche per almeno il 5% della superficie aziendale a seminativi.
Sono previste alcune esenzioni specifiche nei seguenti casi:
- Per gli agricoltori che praticano coltivazioni biologiche.
- Per coloro che aderiscono volontariamente al regime forfettario per i piccoli agricoltori.
- Per le aziende agricole localizzate in tutto o in parte nelle aree Natura 2000 e nelle zone sensibili identificate nella direttiva Acque.
- Per chi coltiva riso, colture permanenti, per le aziende dove prevale la produzione di foraggi e leguminose.
Come si calcola la superficie per il supplemento greening
Il numero di ettari ammissibili al pagamento greening non può eccedere la superficie corrispondente al numero di diritti al pagamento di base. Esempio: un’azienda agricola di 100 ettari di superficie ammissibile dichiarata nella domanda annuale e con 80 titoli per il pagamento di base, percepisce il premio greening su non più di 80 ettari, ma è tenuta a rispettare i requisiti per l’inverdimento su tutta la superficie di 100 ettari, sulla base della quale si calcola anche il 5% destinato alle aree ecologiche.
Le sanzioni per chi non rispetta la rotazione: occhio alla formula!
Molti agricoltori che fanno monocoltura di frumento o di mais sono tentati a non rispettare l’obbligo della rotazione con 2 o 3 colture che impone il greening. Le regole della Pac in questo caso prevedono una riduzione dei pagamenti sulla base della seguente formula: superfici a seminativo x tasso di abbattimento di 0,5 x tasso di differenza.
Esempio 1
Azienda con 200 ettari a seminativo dove la coltura principale occupa 160 ettari, cioè 10 in più dei 150 consentiti dalla regola del 75%, stabilita per la coltura principale dal regolamento greening. Il tasso di differenza è dato dal rapporto tra l’eccedenza dei 10 ettari e la superficie minima destinata alle altre due colture, che secondo le regole doveva essere il 25% di 200 ettari e cioè pari a 50 ettari. Dunque il tasso di differenza è 10 : 50 = 0,2.
Vediamo allora su quanti ettari l’azienda subirà la riduzione del pagamento greening: 200 ettari x 0,5 x 0,2 = 20 ettari. Quindi ai fini del calcolo del greening si considerano solo 180 ettari a seminativo anziché i 200 realmente destinati ai seminativi.
Esempio 2
Vediamo invece il caso in cui l’agricoltore su 200 ettari a seminativo ne destina 180 alla coltura principale anziché 150 come obbliga il greening. Il calcolo della penalizzazione è il seguente. Il tasso di differenza in questo caso è 30 : 50 = 0,6.
Vediamo ora su quanti ettari l’azienda subirà la riduzione del pagamento greening: 200 ettari x 0,5 x 0,6 = 60 ettari. Quindi in questo secondo esempio, ai fini del calcolo del greening si considerano solo 140 ettari a seminativo.
I secondi raccolti valgono per la diversificazione colturale?
Tra gli obblighi imposti dal greening c’è la diversificazione colturale con due o tre colture, a seconda che la superficie totale a seminativo sia entro o maggiore di 30 ettari. Ma le seconde colture come vengono considerate nel calcolo? Le regole Pac dicono che le superfici in policoltura, con una principale alla quale segue una seconda coltura nel corso della stessa annata, la superficie si attribuisce solo alla coltura principale. Dunque i secondi raccolti non possono essere conteggiati ai fini della diversificazione colturale.
Elementi del paesaggio validi per il greening
Uno dei tre obblighi imposti dal greening è la costituzione di aree di interesse ecologico su almeno il 5% della superficie a seminativo aziendale. Ecco l’elenco degli elementi caratteristici del paesaggio validi per adempiere a questo obbligo.
- Siepi o fasce alberate di larghezza sino a 10 metri.
- Alberi isolati e in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri e spazio tra le chiome non oltre i 5 metri.
- Gruppi di alberi con chiome che si toccano o si sovrappongono o boschetti con superficie massima di 0,3 ettari.
- Bordi dei campi larghi tra 1 e 20 metri privi di produzione agricola.
- Stagni della superficie massima di 0,1 ettari, esclusi serbatoi di cemento o plastica.
- Fossati larghi al massimo 6 metri, compresi corsi di acqua aperti per irrigazione e drenaggio, ma esclusi i canali con pareti in cemento.
- Muretti in pietra tradizionale.
Superfici considerate aree di interesse ecologico
Ecco la lista prevista dal regolamento Pac.
- Terreni lasciati a riposo
- Terrazze
- Fasce tampone
- Fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste
- Superfici a bosco ceduo a rotazione rapida
- Superfici imboschite
- Superfici con colture intercalari (cover crops) o manto vegetale con indice di conversione 0,3
- Superfici con colture azotofissatrici con coefficiente di conversione pari a 0,7
Un caso: affitto di un terreno e diritti per la nuova Pac
Un cittadino vuole intraprendere l’attività agricola attraverso l’affitto di un fondo di proprietà di un agricoltore che ha fatto da anni regolare domanda Pac, ma che nel 2015 vuole cessare l’attività e stipulare un contratto pluriennale. Il cittadino, che non ha mai fatto domanda Pac e non è ancora agricoltore, potrà avere la Pac?
In effetti le regole dicono che hanno diritto al pagamento di base nel 2015 solo coloro che hanno presentato la domanda Pac nel 2013. Tecnicamente si chiama clausola di accesso alla nuova Pac. Il cittadino in questione non la possiede, ma può ricorrere a un’altra clausola contrattuale prevista nel regolamento di base n. 1307/2013 sottoscrivendo con il proprietario del fondo l’impegno di quest’ultimo a trasferire all’affittuario anche i dati di riferimento della Pac che gli consentiranno di avere la prima assegnazione. Quindi i pagamenti diretti 2014 del proprietario saranno utilizzati dall’affittuario nel 2015 e alla fine della locazione potranno ritornare al proprietario del fondo.