I nuovi premi Pac per l’apporto di sostanza organica nel suolo
Si chiama “SRA04 – ACA4 – Apporto di sostanza organica nei suoli” ed è un intervento di sostegno, adottato solo da alcune Regioni, previsto dalla Pac 2023-2027. Il sostegno prevede un pagamento per gli imprenditori agricoli che si impegnano a migliorare le caratteristiche strutturali e chimico-fisiche dei suoli agricoli mediante l’apporto e il mantenimento diretto di sostanza organica sotto forma di:
- fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica ricompresa nelle classi di letame e assimilati palabili;
- ammendante compostato verde (ACV);
- ammendante compostato misto (ACM).
I quantitativi di elementi nutritivi apportati con le distribuzioni di tali fertilizzanti e ammendanti organici dovranno essere conteggiati per il bilanciamento complessivo della fertilizzazione delle colture.
Il sostegno annuale per ettaro
Nella tabella sottostante sono indicati i pagamenti per l’apporto di sostanza organica nei suoli, per ogni singola Regione. Le cifre sono intese per euro/ettaro/anno.
Regione | Importo | Degressività | Quota di sostegno coperta |
---|---|---|---|
Emilia-Romagna | 180 | no | – |
Piemonte | 100 – 320 | no | – |
Puglia | 240 | sì |
|
Umbria | 160 | no | – |
Veneto | 150 | no | – |
Di seguito riportiamo i principi di selezione che saranno adottati dalle Regioni che attivano la misura.
Emilia-Romagna:
- Terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico (<127 kg/ha) così come individuati nella determinazione n. 1192 del 4 febbraio 2014;
- Terreni ricadenti in collina;
- Abbinamento con altro intervento finalizzato al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientale assimilabili (aziende oggetto di concessione con tali interventi);
- Maggiore superficie aziendale impegnata.
Piemonte:
- Terreni ricadenti nelle aree a rischio di erosione;
- Imprese che, col sostegno della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in corso di realizzazione o di mantenimento investimenti non produttivi o hanno in corso di attuazione impegni relativi a destinazioni non produttive di superfici aziendali;
- Altri criteri soggettivi (es. età del beneficiario, sesso meno rappresentato).
Puglia:
- Principi riconducibili ai requisiti del beneficiario;
- Principi relativi all’adesione a cooperative/organizzazioni di produttori/organismi collettivi;
- Principi legati all’adesione ad altri interventi del Psp.
Umbria:
- Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali (per esempio Zone vulnerabili ai nitrati, Zone vulnerabili ai fitosanitari);
- Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU complessiva.
Veneto:
- Localizzazione geografica;
- Percentuale di colture seminative rispetto alla SAU aziendale;
- Dimensione della SOI aziendale;
- Aziende che abbiano sottoscritto accordo di cessione di effluenti zootecnici per materiali palabili e assimilati
Gli impegni per l’agricoltore
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di cinque anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni:
- Il beneficiario è tenuto ad apportare alle superfici assoggettate a impegno fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, ricompresi nelle seguenti classi:
- A) Letame e assimilati palabili (come definiti dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046): deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche;
- B) Letame (come definito nell’allegato 2 D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 e s.m.i.);
- C) Ammendante compostato verde (ACV) (come definito nell’allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale;
- D) Ammendante compostato misto (ACM) (come definito nell’allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei Rifiuti Urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l’ammendante compostato verde.
Sono esclusi gli ammendanti compostati misti che includono la componente fanghi nella matrice della composizione.
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
- L’apporto minimo verrà stabilito nei documenti regionali attuativi sulla base di una soglia minima annuale di apporto in azoto o sostanza secca corrispondente e contenuto nei materiali ammissibili. La soglia minima di apporto verrà differenziata a seconda della tipologia di coltura.
- Le Regioni definiscono le modalità di registrazione delle operazioni di apporto della sostanza organica sulla superficie oggetto d’impegno.
- Obbligo di conservare per tutto il periodo d’impegno: le fatture comprovanti l’acquisto degli ammendanti, le note di consegna dei materiali palabili, i certificati d’analisi del terreno (ove previste) o i dati ricavabili da supporti informativi regionali.
I terreni sottoposti a impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, salvo diversa scelta della Regione.