Pac, condizionalità ed ecoschemi, le risposte alle vostre domande

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La normativa Pac 2023-2027 presenta molti aspetti non ancora chiari e sono molte le domande degli agricoltori rimaste senza risposta. Di seguito forniamo alcuni chiarimenti a seguito di un webinar organizzato da Rete Rurale Nazionale su condizionalità, ecoschemi e trascinamento delle misure Pac 2014-2022.

Sistemi foraggeri estensivi e piante mellifere

1) L’agricoltore che aderisce all’eco-schema 4 “Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento” a quali impegni di condizionalità deve sottostare?

Deve rispettare la BCAA 7, cioè l’obbligo di rotazione, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all’anno sulla singola particella sottoposta ad aiuto Pac. Ricordiamo che i secondi raccolti sono ammessi come interruzione di monocoltura. Quindi per esempio frumento-soia di secondo raccolto-frumento è ammesso. Potrà invece applicare la deroga prevista per il 2023 per la BCAA 8 (4% della superficie a seminativi destinata a elementi non produttivi).

2) L’agricoltore che aderisce all’eco-schema 5 “Misure specifiche per impollinatori” a quali impegni di condizionalità deve sottostare?

Deve rispettare la BCAA 8, cioè destinare il 4% della superficie a seminativo a elementi non produttivi, che però possono essere le stesse piante di interesse apistico, che quindi può seminare su quel 4%. Potrà invece derogare dall’applicazione della BCAA 7, a meno che non abbia aderito anche all’eco-schema 4.

3) Su 100 ettari, per 10 ettari si aderisce all’eco-schema 4 e per altri 10 ettari all’eco-schema 5. Le BCAA 7 e 8 su quanti ettari si devono applicare?

La condizionalità rafforzata delle BCAA 7 e 8 va applicata solo sui 20 ettari che aderiscono agli eco-schemi, e non sulla restante superficie non sottoposta agli impegni volontari.

 

Sorgo ammesso sul 4% in deroga

4) Per la BCAA 8 (destinazione del 4% della superficie a seminativo a elementi non produttivi) quest’anno a parte alcune eccezioni c’è la deroga, cioè si può coltivare. Il sorgo è una coltura ammessa?

Quest’anno sul 4% di terreno che si dovrebbe lasciare a riposo non si possono coltivare soia, mais e bosco ceduo a rotazione rapida. Quindi il sorgo è una coltura ammessa.

 

Periodi di non lavorazione dei terreni

5) Quale differenza c’è tra la BCAA 5 e la BCAA 6, che riguardano entrambe la gestione dei terreni?

La BCAA 5 ha l’obiettivo di limitare i fenomeni di erosione del suolo, mentre la BCAA 6 si pone l’obiettivo di salvaguardare la sostanza organica del terreno.

6) Quali sono gli obblighi della BCAA 5?

Obbligo A: realizzazione di solchi acquai temporanei ove praticabile e divieto di effettuare livellamenti. Su pendenze molto elevate si ricorre a fasce inerbite.
Obbligo B: divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno dopo aratura per 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre e il 15 febbraio. Per i terreni con pendenze superiori al 10% si applicano entrambi gli obblighi, mentre per i terreni di pianura vale solo l’obbligo B.
La deroga ai precedenti obblighi riguarda la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la preparazione delle camere delle risaie.

7) Quali sono gli obblighi della BCAA 6?

Mantenere una copertura del suolo per 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo (si controllano l’assenza delle lavorazioni) attraverso:

  • inerbimento spontaneo o seminato;
  • lasciando in campo i residui colturali della coltura precedente.

Sono ammesse lavorazioni che non interrompono la copertura vegetale e non rovesciano la fetta di terreno, quali discissura, rippatura e iniezione o distribuzione delle effluenti non palabili con tecniche di distribuzione a basse emissioni. Vale la deroga per le colture sommerse quali il riso.

8) L’arco temporale 15 settembre – 15 maggio è fisso per tutta Italia?

Le Regioni possono decidere in autonomia, sempre tenendo fisso l’arco temporale 15 settembre – 15 maggio, di definire un intervallo di non lavorazione più breve dei 60 giorni.

 

BCAA 7: obbligo di rotazione e cover crops

9) La BCAA 7 impone la rotazione delle colture almeno una volta all’anno. Cosa significa nella pratica?

Significa che l’agricoltore, su ognuna delle particelle oggetto di domanda Pac, ha l’obbligo di cambiare genere botanico almeno una volta all’anno. Cioè non è ammessa la monosuccessione, non si potrà fare grano su grano, orzo su orzo, mais su mais, soia su soia, triticale su triticale e così via. Per il 2023 però è in atto una deroga, quindi la norma si applica come primo anno nel 2024, che funge come anno zero.

10) Le colture secondarie sono ammesse per l’interruzione della monosuccessione?

Sono ammesse le colture secondarie purché portate a fine ciclo produttivo e che permangano in campo almeno 90 giorni, sempre cambiando genere botanico. Per esempio, sì a mais + soia di secondo raccolto; no a mais di primo seguito da mais di secondo raccolto.

11) Le cover crops sono ammesse?

Le cover crops inizialmente non erano state ammesse per interrompere la monocoltura, in quanto si pensava esclusivamente a quelle che permangono sul terreno per periodi brevi, cioè 60 giorni o poco più. Ma di recente è stato chiarito dal Ministero dell’agricoltura che se una cover crop permane sul terreno per almeno 90 giorni finendo il suo ciclo produttivo, al termine del quale viene interrata, può essere ammessa come interruzione della monocoltura. Quindi la condizione è che la pianta termini il suo ciclo produttivo e rimanga per il periodo prefissato minimo in campo.

Questa nuova interpretazione consente alle aziende maidicole di poter fare mais su mais per due anni consecutivi, a patto che dopo la raccolta del mais venga seminata una cover crop come senape, rafano, favino, eccetera, che verrà terminata nell’anno successivo prima delle nuove semine.

 

Le deroghe ammesse all’obbligo di rotazione

12) Esistono delle deroghe all’obbligo di rotazione imposto dalla BCAA 7?

Sono esentate dalla BCAA 7:

  • Le aziende con superficie seminativi inferiore a 10 ettari.
  • Le aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% della superficie per: produzione di erba, produzione di piante erbacee da foraggio, terreni a set aside, produzione di leguminose, prato permanente, colture sommerse.
  • Le aziende certificate biologiche.
  • Le aziende con colture condotte secondo la Produzione integrata certificata dal sistema SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata).

13) Ci sono altre deroghe alla BCAA 7 per aree particolari dell’Italia?

Sì, ci sono altre due deroghe per areali dove si coltiva in aridocoltura e per le zone montane:

  • Sui seminativi in regime di aridocoltura (cioè nelle Regioni con forte scarsità di piogge, quindi verosimilmente tutto il sud) è ammessa la stessa coltura per due anni consecutivi purché la parcella rientri in una rotazione triennale (cioè al terzo anno si deve cambiare coltura) e che il 35% della superficie delle parcelle aziendali cambino ogni anno coltura principale, cioè rispettino la BCAA 7.
  • Sui seminativi delle zone montane la stessa coltura è ammessa per tre anni consecutivi purché il terreno sia coperto da colture secondarie ogni anno o, come alternativa, che ogni anno sia garantito il cambio di coltura su almeno il 35% della superficie a seminativi.

 

Nuove norme sulla condizionalità

14) Se un agricoltore continua gli impegni pluriennali assunti con fondi FEARS 2014-2022 (cioè precedente programmazione), quali obblighi di condizionalità deve rispettare?

L’agricoltore è tenuto a rispettare le norme della condizionalità 2014-2022 che non prevedevano le BCAA attuali, quindi non usufruisce delle deroghe per la BCAA 7 e la BCAA 8 previste per l’anno 2023.

15) Se invece l’agricoltore aderisce ai nuovi fondi FEARS 2023-2027, come deve comportarsi?

In questo caso è soggetto a rispettare le nuove regole della condizionalità rafforzata 2023-2027 rispettando già da quest’anno la BCAA7 e BCAA 8. Puo usufruire delle deroghe per il 2023 solo se le misure FEARS 2023-2027 adottate non prevedono l’adozione della BCAA 7 e BCAA 8.

16) Cosa si intende per rispetto dei requisiti minimi per il benessere animale?

Per tutti gli agricoltori che accedono ai regimi di aiuto per il clima, l’ambiente e il benessere animale, gli addetti e alla custodia degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siamo funzionali a migliorare il benessere animale. Quindi devono possedere titolo universitario o di scuola superiore in ambito agrario e veterinario, oppure il possesso di attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione sul benessere animale e/o a programmi regionali di aggiornamento oppure aver usufruito di una consulenza sul benessere animale nell’ambito della misura 2 del PSR 2014-2020 oppure aver già fatto richiesta di iscrizione a un percorso formativo sul benessere animale nell’ambito dello sviluppo rurale, che deve essere seguito nell’arco di dodici mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto.

17) In ambito zootecnico come si applica la condizionalità dalle regole 2014-2020 a quelle nuove 2023-2027?

Per quanto riguarda gli aiuti a superficie e a capo, se si adottano le misure 2014-2020 si devono applicare le regole della condizionalità della vecchia programmazione. Se invece si hanno misure vecchie in trascinamento e adesione alle nuove 2023-2027, si devono applicare le regole della condizionalità rafforzata.

Roberto Bartolini

Laureato in agraria all'Università di Bologna, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per 35 anni nel Gruppo Edagricole di Bologna, passando dal ruolo di redattore a quello direttore editoriale. Per oltre 15 anni è stato direttore responsabile del settimanale Terra e Vita. Oggi svolge attività di consulenza editoriale e agronomica, occupandosi di seminativi e di innovazione tecnologica.


2 commenti

  • m

    24 Aprile 2023 at 8:17 pm

    la professionalita’ di chi scrive non e’ acqua. un bel ripasso delle tecniche colturali classiche, santa agronomia. coloro che vedono l’agricoltura solo come mera operazione finanziaria, dovranno ricominciare da zero.

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  • Riccardo

    16 Maggio 2023 at 11:46 pm

    Io credo che il Ministero abbia fatto una confusione terribile e la pubblicazione delle FAQ sull’ECO 4 hanno chiarito alcuni aspetti ma hanno peggiorato una situazione già resa critica da un art. 20 del DM 66087 del 23/12/22 che è scritto veramente male. Se lo leggete bene le colture foreggere non vengono considerate al pari delle leguminose e delle colture da rinnovo come miglioratrici. Un agricoltore non può avvicendare grano e loietto?? Poi perchè le FAQ costringono a mantenere in campo l’erba medica o altre piante erbacee da foraggio per due anni di fila altrimenti non si rispetta ECO 4? Ma dove è scritto sul decreto questi due anni? Se io ho coltivato l’erba medica nel 2020 e il 2023 è l’ultimo anno che la voglio tenere in campo perchè mi impediscono di mettere grano nel 2024 e aderire quindi all’eco 4 ma devo rifare erba medica di nuovo nel 2024? Stesso identico discorso per i set aside che durano 6 mesi e tutte le foraggere che secondo me il ministero confonde con le foraggere spontanee che chiama “atre piante erbacee da foraggio”. Un casino vero notato da pochi!

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