Roberto Bartolini12 Giugno 20235min19200

Pac, sanzioni e riduzione dei pagamenti per chi viola le regole

sanzioni pac

Il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano strategico Pac 2023-2027. Per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:

  • inosservanza dovuta a un errore dell’organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l’errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
  • riduzione non superiore a 100 euro;
  • inosservanza delle condizioni di concessione dell’aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Calcolo delle riduzioni Pac

L’ammontare delle riduzioni è calcolato sulla base dell’importo totale dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate nel corso dell’anno solare in cui si è verificata l’infrazione. In base alla gravità dell’infrazione, la riduzione è pari all’1%, 3% o 5% dell’importo dei pagamenti. Nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un’altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione è pari al 10% dell’importo totale dei pagamenti. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15% dell’importo totale dei pagamenti.

Dopo la contestazione, da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, di un’infrazione per violazione di una norma nazionale di attuazione, qualora gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti adempiano nei tempi indicati dalle suddette autorità a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione sono ridotte rispettivamente del 100%, 50% e 25%. In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

Violazione della condizionalità

L’organismo pagatore determina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata di cui all’articolo 7 in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata. In caso di violazione non intenzionale, la riduzione applicata è pari al 3% del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.

L’ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell’anno civile in cui si è verificata la violazione. Qualora non sia possibile determinare l’anno civile in cui si è verificata la violazione, l’ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell’anno civile in cui è accertata la violazione.

L’organismo pagatore può, sulla base della valutazione della violazione, ridurre la percentuale fino all’1% del totale dei pagamenti. Qualora la violazione non intenzionale non abbia conseguenze sul conseguimento dell’obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o qualora produca conseguenze irrilevanti, non si applicano le sanzioni.

I beneficiari sono informati della violazione accertata e delle eventuali misure correttive da adottare. Qualora la violazione non intenzionale abbia gravi conseguenze sul conseguimento dell’obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, l’organismo pagatore può applicare un aumento fino al 10% della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.

Violazione degli impegni per gli eco-schemi

Sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2115. La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30%, del 50% o del 100% in base alla gravità, all’entità, alla durata e alla ripetizione della violazione.

Nel caso di impegno pluriennale, si procede altresì al recupero dell’aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell’anno dell’accertamento.

Per gli anni 2023 e 2024 è sospesa l’applicazione delle sanzioni. Qualora i beneficiari risultati inadempienti nel 2023 o nel 2024, compiano ulteriori violazioni nel 2025, la sanzione verrà applicata per intero e recuperata per il triennio 2023-2025.

Roberto Bartolini

Laureato in agraria all'Università di Bologna, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per 35 anni nel Gruppo Edagricole di Bologna, passando dal ruolo di redattore a quello direttore editoriale. Per oltre 15 anni è stato direttore responsabile del settimanale Terra e Vita. Oggi svolge attività di consulenza editoriale e agronomica, occupandosi di seminativi e di innovazione tecnologica.


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