Trasferimento titoli Pac: è possibile solo se l’acquirente è “agricoltore attivo”
Quando si opera un trasferimento di titoli Pac da un agricoltore a un altro, la domanda da presentare all’organismo pagatore tramite Caa locale deve essere fatta da chi acquista i titoli. Ma chi acquista i titoli (detto “cessionario” o “ricevente”) deve obbligatoriamente possedere il requisito di “agricoltore attivo”, mentre questo obbligo non è richiesto a chi cede i titoli (detto “cedente”).
Ma chi è considerato “agricoltore attivo”? Ci sono sei casi:
- Pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente sotto una certa soglia: 5.000 euro per aziende ubicate in montagna o in zone svantaggiate; 1.250 euro nella altre zone.
- Iscrizione all’Inps in qualità di coltivatore diretto o Iap o colono o mezzadro.
- Titolari di partita Iva attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014; per le “altre zone”, a partire dal 2016 con dichiarazione annuale Iva.
- Proventi totali ottenuti da attività agricole nell’anno precedente pari ad almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno precedente.
- Importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente.
- L’attività principale o il suo soggetto sociale è l’esercizio di attività agricola.
L’apertura della partita Iva non sempre è indispensabile e comunque non fornisce automaticamente il possesso del requisito di “agricoltore attivo”, in quanto doveva essere aperta prima del 1° agosto 2014.