Concimazione, i sostegni Psr 2023 per ridurre le emissioni di ammoniaca
I nuovi Piani di sviluppo rurale prevedono dal 2023 una nuova misura di sostegno al reddito, denominata “SRA13 – ACA13 – Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola”. L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di Sau a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare tecniche agronomiche di concimazione a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici di origine agricola e zootecnica, nel rispetto della specifica regolamentazione (direttiva nitrati), volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall’inquinamento causato dai nitrati di origine agricola.
Importi in euro/ha/anno, suddivisi per regione, dei sostegni previsti per i due impegni per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica in atmosfera
Regione | Azione 13.1 | Azione 13.2 | Degressività | Quota di sostegno coperta |
---|---|---|---|---|
Calabria | 260,70 | 298,90 | sì |
|
Emilia-Romagna | 100 | non attivata | no | – |
Friuli Venezia Giulia | 260,70 | 298,90 | sì |
|
Piemonte | 150 | 75 | no | – |
Puglia | 120 | 120 | sì |
|
Umbria | 70 | non attivata | no | – |
Veneto | 80 | 80 | no | – |
La riduzione delle emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell’aria da agricoltura e zootecnia rappresenta una priorità per il futuro dell’agricoltura dell’Unione europea. Nella pratica agricola ordinaria, la distribuzione in campo degli effluenti di allevamento e dei digestati provoca l’emissione in atmosfera di una quota significativa di ammoniaca.
Le due azioni previste dal sostegno
L’intervento si applica a tutte le tipologie colturali sulle quali vengono distribuite matrici organiche di origine agricola e zootecnica e si compone di due azioni.
Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016
Effettuare tutte le distribuzioni esclusivamente come segue:
- in presemina con iniezione diretta o incorporazione immediata;
- quando il terreno è inerbito, con interramento sottocotico o distribuzione rasoterra in bande;
- in caso di coltura in atto, con iniezione diretta, interramento superficiale o distribuzione rasoterra in bande;
- quando il terreno è gestito con tecniche di non lavorazione (NT), con distribuzione rasoterra in bande;
- in caso di fertirrigazione, con l’uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettano la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca.
Tutte le distribuzioni delle suddette matrici devono essere tracciabili, secondo le specificità indicate dalle Regioni. Vige inoltre il divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 e l’uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.
Azione 13.2: Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016
Effettuare le distribuzioni esclusivamente con incorporazione immediata. Tutte le distribuzioni delle suddette matrici devono essere tracciabili, secondo le specificità indicate dalle Regioni. Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.