Come si determina la ”coltura diversificante” per la domanda Pac
Il regolamento comunitario 639/2014 sancisce che, ai fini dei pagamenti diretti Pac, se in un’azienda agricola ci sono più colture nello stesso anno, il periodo da prendere in considerazione per individuare la coltura prevalente o diversificante, cioè quella che ha il ciclo colturale più lungo, va dal 1° aprile al 9 giugno considerando le colture seminate o coltivate in questo periodo, comprese quelle autunno-vernine che sono nella loro fase conclusiva, oltre naturalmente a quelle primaverili.
Un esempio pratico
Se per esempio un agricoltore ha seminato nell’ottobre 2018 un erbaio di leguminose e nel 2019, in secondo raccolto, semina mais da granella a metà giugno, la coltura diversificante è certamente l’erbaio, dal momento che all’epoca del 9 giugno il mais non è stato ancora seminato.
L’erbaio può essere considerato come Efa
Il regolamento 2017/1155 del 1° gennaio 2018 dà la possibilità ai miscugli di colture azotofissatrici con prevalenza di piante azotofissatrici di essere qualificate come EFA (aree di interesse ecologico). È però in vigore il divieto di usare i prodotti fitosanitari sulle colture EFA-azotofissatrici.
Nel caso aziendale sopra citato, l’erbaio seminato a ottobre 2018 con prevalenza di leguminose, seguito a metà giugno da mais da granella, funge sia da coltura diversificante sia da coltura EFA.