Contratto di rete: l’Agenzia delle entrate fa chiarezza su Iva e imposte dirette per agricoltori
Sono circa 2600 le imprese agricole che aderiscono a un contratto di rete, attraverso il quale “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese”.
Qualche imprenditore agricolo finalmente ha colto così l’opportunità di mettersi insieme per superare quella frammentazione che ci penalizza sui mercati, cercando così di innovare i percorsi agronomici, mettendo in comune delle risorse, di qualificare maggiormente la produzione agricola e di aumentare il peso nelle contrattazioni finali.
Con la risoluzione n. 75/e del 21 giugno 2017, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento tributario ai fini dell’Iva e delle imposte dirette del contratto di rete agricolo.
Come si regola l’acquisto della produzione agricola
La caratteristica del contratto di rete agricolo è l’acquisto a titolo originario della produzione agricola da parte delle imprese partecipanti alla rete, uno schema contrattuale che prevede la divisione in natura della produzione a titolo originario. Sul punto, l’Agenzia precisa che l’acquisto a titolo originario della produzione agricola (elemento che, come si dirà tra breve, assume una rilevanza fiscale decisiva) è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:
- tutte le singole imprese devono svolgere attività agricole di base e le eventuali attività connesse non solo non devono essere prevalenti, ma devono essere legate alle prime da un rapporto di stretta complementarietà obbligatoria messa in comune dei terreni;
- l’apporto alla rete di ogni singola impresa deve essere equivalente (condivisione dei mezzi umani e tecnici, proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune, con divieto di monetizzazione delle spettanze);
- la divisione della produzione tra le imprese deve avvenire in maniera proporzionata al valore del contributo che ciascuna partecipante ha apportato alla realizzazione del prodotto comune;
- i prodotti oggetto di divisione non devono essere successivamente oggetto di cessione tra le imprese partecipanti alla rete, dal momento che tale tipologia di rete è finalizzata alla sola produzione.
Come comportarsi con l’Iva
Per quanto riguarda l’Iva, solo in presenza delle condizioni di cui sopra, la ripartizione della produzione agricola tra le imprese partecipanti alla rete, in quanto divisione in natura dei prodotti a titolo originario, non produce effetti traslativi tra le imprese stesse e, di conseguenza, non assume rilevanza ai fini Iva.
La determinazione del reddito agrario
Nel contratto di rete agricolo il terreno utilizzato per lo svolgimento dell’attività è il risultato della messa in comune di più terreni da parte dei soggetti partecipanti alla rete. Di conseguenza, per determinare il reddito agrario da imputare a ciascun retista per la quota di propria spettanza, si ritiene che sia necessario individuare un criterio di calcolo che tenga conto del reddito agrario di ogni terreno utilizzato per l’attività comune.
Un criterio ragionevole, dice l’Agenzia delle entrate, è quello che prevede la sommatoria dei redditi agrari dei singoli terreni messi in comune e la sua successiva ripartizione tra i retisti in base alle rispettive quote di spettanza previste dal contratto di rete. Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi, ciascuna impresa retista dovrà dichiarare, per la quota di prodotto a essa spettante, il reddito agrario di ciascuno dei terreni messi in comune.
Un esempio pratico
Si supponga che tre imprese agricole che determinano il reddito agrario ex articolo 32 del TUIR stipulino un contratto di rete che prevede, tra l’altro:
A) la messa in comune dei seguenti tre terreni per l’esercizio dell’attività agricola:
- terreno 1 di proprietà dell’impresa A: reddito agrario euro 1.000;
- terreno 2 di proprietà dell’impresa B: reddito agrario euro 1.500;
- terreno 3 di proprietà dell’impresa C: reddito agrario euro 1.200;
B) le seguenti quote di prodotto spettanti a ciascun retista:
- impresa A: quota del 20%;
- impresa B: quota del 50%;
- impresa C: quota del 30%.
Per determinare il reddito agrario da attribuire a ciascuna impresa partecipante al contratto di rete agrario, sarà necessario procedere alla somma dei redditi agrari dei singoli terreni e alla ripartizione di tale somma in base alle quote di spettanza delle imprese retiste. Pertanto le singole quote di reddito agrario da dichiarare saranno le seguenti:
- impresa A: (1.000 + 1.500 + 1.200) x 20% = 740 euro
- impresa B: (1.000 + 1.500 + 1.200) x 50% = 1.850 euro
- impresa C: (1.000 + 1.500 + 1.200) x 30% = 1.110 euro
In sede di dichiarazione dei redditi, ciascuna impresa retista dovrà indicare in dichiarazione ogni terreno e la corrispondente quota di reddito agrario calcolata in base alla quota stabilita nel contratto. Quindi, a titolo esemplificativo, l’impresa A dichiarerà:
- terreno 1: 200 euro (pari al 20% del reddito agrario di 1.000);
- terreno 2: 300 euro (pari al 20% del reddito agrario di 1.500);
- terreno 3: 240 euro (pari al 20% del reddito agrario di 1.200);
per un totale reddito agrario scaturente dal contratto di rete pari a 740. E così per le altre.