Pac, attenzione agli obblighi della condizionalità per non perdere gli aiuti
Il riferimento legislativo, ed è bene documentarsi per non incappare nelle sanzioni, è il decreto del Mipaaf n. 180 del 23 gennaio 2015, che è il recepimento nazionale della “condizionalità“, una norma comunitaria già nota agli agricoltori che elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali.
In poche parole si tratta di ulteriori adempimenti in aggiunta a quelli previsti dal 1° pilastro Pac (pagamenti diretti, greening, eccetera) e dal 2° pilastro (Psr), che costituiscono un’eccessiva complicazione per gli agricoltori senza apportare reali benefici, e che tuttavia comportano per chi non li rispetta le seguenti sanzioni:
- Inadempienza per negligenza, cioè la meno grave: riduzione dei pagamenti diretti e dei premi Pac dal 3 al 15%.
- Inadempienza intenzionale, cioè la più grave: riduzione dal 20% in su degli aiuti sino alla pena massima della totale esclusione.
La parte più difficile per l’agricoltore è quella di districarsi tra una serie di impegni che si dividono tra CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria, che discendono da normative europee trasposte a livello nazionale e regionale) e BCCA (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, che sono norme fissate a livello nazionale per promuovere una gestione dei terreni conforme al miglioramento delle prestazioni ambientali).
Si potrebbe riassumere il tutto in un concetto: la condizionalità è uno strumento che dovrebbe far risaltare agli occhi dei cittadini contribuenti il secondo ruolo dell’agricoltore: oltre che produttore di materie prime indispensabili all’esistenza umana, l’agricoltore è infatti anche un prezioso custode dell’ambiente.
I quattro settori di applicazione della condizionalità
Gli impegni della condizionalità riguardano 4 settori:
[textmarker color=”0000FF”] [/textmarker] Settore 1: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del suolo.
[textmarker color=”FF9900″] [/textmarker] Settore 2: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante.
[textmarker color=”FF0000″] [/textmarker] Settore 3: Benessere degli animali.
[textmarker color=”008000″] [/textmarker] Settore 4: Mantenimento dei pascoli permanenti.
Li abbiamo analizzati in dettaglio, cercando di schematizzarli il meglio possibile per una lettura più chiara.
[textmarker color=”0000FF”] [/textmarker] Settore 1
Si suddivide a sua volta in quattro sezioni (clicca su ogni sezione per leggere i dettagli):
[accordion][acc title =”Acque”]
CGO 1: Protezione dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Riguarda le aziende agricole i cui terreni ricadono in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN). Gli obblighi riguardano lo stoccaggio degli effluenti e i massimali previsti per le dosi totali di azoto da distribuire alle colture.
BCCA 1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua. Si tratta di costituire o non eliminare una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può comprendere anche specie arboree e arbustive se presenti, adiacenti ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi e canali. È vietato distribuire il concime su queste superfici, cioè entro 5 metri dai corsi d’acqua. Vi sono limitazioni anche per letami e liquami. Sono esclusi da questo impegno scoline e fossi collettori, adduttori di acqua per irrigazione, pensili, corpi idrici con piani rialzati.
BCCA 2: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque per fini irrigui è soggetto ad autorizzazione (concessione, licenza attingimento, eccetera). In pratica il beneficiario deve dimostrare di essere in possesso della specifica autorizzazione.
BCCA 3: Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento. Divieto di scarico di combustibili, oli minerali, lubrificanti usati, batterie esauste.[/acc]
[acc title =”Suolo e stock di carbonio”]
BCCA 4: Copertura minima del suolo. Sono previsti due obblighi:
– Per le superfici a seminativo non utilizzate ai fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili, occorre assicurare una copertura vegetale permanente spontanea o seminata.
– Per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili, occorre assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio dell’anno successivo; o in alternativa occorre garantire l’adozione di tecniche di lavorazione minima al posto dell’aratura, lasciando il terreno coperto dai residui colturali.
BCCA 5: Gestione minima delle terre per limitare l’erosione. Sono previsti tre obblighi:
– Per i seminativi: realizzazione di solchi acquai temporanei nei terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili.
– Per tutte le superfici agricole:
a) divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
b) manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura per la gestione e la conservazione delle scoline e dei canali collettori presenti ai margini dei campi per garantire un efficiente sgrondo delle acque.
BCCA 6: Mantenimento dei livelli della sostanza organica mediante pratiche adeguate, come la corretta gestione dei residui colturali e il divieto di bruciatura delle stoppie, se non per motivi di salute delle piante.[/acc]
[acc title =”Biodiversità”]
CGO 2: Direttiva Uccelli. Conservazione degli uccelli selvatici.
CGO 3: Direttiva Habitat naturali. Conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche.[/acc]
[acc title =”Livello minimo di mantenimento del paesaggio”]
BCCA 7: Tutela di siepi, fossi, stagni, alberi in filari o in gruppi o isolati, margini dei campi, terrazzi. Divieto di potare siepi e alberi nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli e misure per combattere le specie vegetali invasive.[/acc]
[/accordion]
[textmarker color=”FF9900″] [/textmarker] Settore 2
Si suddivide a sua volta in quattro sezioni (clicca su ogni sezione per leggere i dettagli):
[accordion][acc title =”Sicurezza alimentare”]
CGO 4: Principi e requisiti generali della sicurezza alimentare. Gli impegni per l’agricoltore riguardano le produzioni animali, le produzioni vegetali, la produzione di latte crudo, la produzione di uova, la produzione di mangimi o alimenti per animali. Sono elencati innumerevoli adempimenti che specificheremo in un altro articolo fra pochi giorni.
CGO 5: Divieto all’uso di sostanze ormoniche, tireostatiche e delle sostanze beta antagoniste nelle produzioni animali.
[/acc]
[acc title =”Identificazione e registrazione degli animali”]
CGO 6: Identificazione e registrazione dei suini. Ecco gli obblighi:
– Comunicazione dell’azienda agricola all’ASL per la registrazione dell’azienda;
– Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell’allevamento;
– Identificazione e registrazione degli animali con obbligo di marcatura individuale tramite tatuaggio entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell’uscita del capo dall’azienda.
CGO 7: Identificazione e registrazione dei bovini. Ecco gli obblighi:
– Registrazione dell’azienda presso l’ASL e in BDN;
– Identificazione e registrazione degli animali con due marche auricolari direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Marcatura dei bovini entro 200 giorni dalla nascita e prima che lasci l’azienda. Compilazione della cedola identificativa. Aggiornamento del registro aziendale, registrazione delle nascite;
– Registro aziendale;
– Movimentazione dei capi, cioè nascite, ingressi e decessi.
CGO 8: identificazione e registrazione degli ovini. Ecco gli obblighi:
– Registrazione dell’azienda presso l’ASL e in BDN;
– Registro aziendale;
– Identificazione degli animali tramite marcatura individuale.
[/acc]
[acc title =”Malattie degli animali”]
CGO 9: Prevenzione ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. I divieti riguardano la somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi, di proteine animali trasformate, di gelatina ricavata da ruminanti, di prodotti a base di sangue e proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale.
[/acc]
[acc title =”Prodotti fitosanitari”]
CGO 10: Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Valgono tutti gli impegni previsti dal PAN (Piano di Azione Nazionale), decreto Mipaaf n.150 del 22 gennaio 2014.[/acc]
[/accordion]
[textmarker color=”FF0000″] [/textmarker] Settore 3
Ha una sezione (cliccala per leggere i dettagli):
[accordion][acc title =”Benessere degli animali”]
CGO 11: Norme minime per la protezione dei vitelli. Occorre rispettare tutte le norme previste dal decreto legislativo n.126 del 7 luglio 2011.
CGO 12: Norme minime per la protezione dei suini. Occorre rispettare tutte le norme previste dal decreto legislativo n.122 del 7 luglio 2011.
CGO 13: Protezione degli animali negli allevamenti. Occorre rispettare tutte le norme previste nel decreto legislativo n.146 del 26 marzo 2011.[/acc][/accordion]
[textmarker color=”008000″] [/textmarker] Settore 4
Ha una sezione (cliccala per leggere i dettagli):
[accordion][acc title =”Mantenimento dei pascoli permanenti”]
BCCA 8: L’obiettivo è mantenere la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie totale agraria. Nel caso in cui la superficie a prato diminuisse oltre il 5%, ogni conversione ad altri usi deve essere autorizzata.[/acc][/accordion]
[alert color=”000000″]Sullo stesso argomento, leggi anche: ”Gli obblighi previsti dalla condizionalità per la gestione dei prodotti fitosanitari”[/alert]
Un commento
Marri Enrico
15 Dicembre 2015 at 11:59 pm
Tardiiiii,mi vien da dire ,Bartolini ,dal 23 gennaio scorso,dopo che diversi agricoltori della mia zona sono soggetti al controllo “condizionalita’”Pure io sono tra i “fortunati”!!!Scusami lo sfogo ma penso in quanto compagno di corso universitario sarò …perdonato!!!Ti risentirei volentieri anche per mettere alla prova la tua memoria.
Grazie e saluti. Marri Enrico 335/7230909