Pac, eco-schemi e condizionalità, le sanzioni 2024

sanzioni-pac-2024

La circolare Agea n. 28624 del 9 aprile 2024 stabilisce le regole per calcolare le sanzioni a carico degli agricoltori che non hanno rispettato tutti gli impegni previsti dall’adesione volontaria agli eco-schemi della Pac 2024-2027.

  • Per l’eco-schema 1, il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, sia per il livello 1 che per il livello 2, non comporta riduzioni del pagamento, ma la completa esclusione dal pagamento del singolo allevamento.
  • Per l’eco-schema 2 (“Inerbimento colture arboree”), l’eco-schema 3 (“Salvaguardia olivi di valore paesaggistico”), l’eco-schema 4 (“Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento”) e l’eco-schema 5 (“Misure specifiche per gli impollinatori con semina di specie mellifere”), la sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30%, del 50% o del 100% in base alla gravità, all’entità, alla durata e alla ripetizione della violazione.

Taglio del pagamento dell’eco-schema

La violazione di uno o più impegni, che si riferiscono esclusivamente a un eco-schema, comporta una riduzione solo relativamente ai pagamenti dell’eco-schema per il quale sono state rilevate delle infrazioni.

Il meccanismo di calcolo prevede che per ogni singola violazione di un impegno per un dato eco-schema, vada quantificato il livello di gravità di ogni singolo indice, tramite un punteggio (basso = 1, medio = 3, alto = 5). Una volta quantificati gli indici di entità, gravità e durata, si procede al calcolo del valore medio di entità, gravità e durata per ogni impegno di cui si sia riscontrata una violazione.

Per fare un esempio, nel caso dell’indice relativo all’entità dell’infrazione, il punteggio viene ritenuto basso se il mancato rispetto dell’impegno è su una superficie inferiore al 25% di quella dichiarata per aderire all’eco schema, medio se l’infrazione è su una superficie tra il 25 e il 60% e alto se riguarda una superficie superiore al 60%.

Sospensione delle sanzioni per le piccole infrazioni

Per il solo anno 2023, è prevista la sospensione dell’applicazione delle sanzioni, a condizione che l’infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024. Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023 compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024. Quindi, si applica la sanzione 2024 e si recupera la sanzione del 2023.

Inoltre, nella circolare Agea è specificato che, sempre in riferimento agli impegni biennali, se il beneficiario inadempiente non presenta domanda per il medesimo regime nel 2024, si applica la sanzione sospesa nel 2023.

Mancato rispetto della condizionalità

Per quanto riguarda il mancato rispetto delle regole della condizionalità, si deve fare riferimento al decreto Masaf n. 0093348 del 26 febbraio 2024. Le regole in questione comprendono i CGO (Criteri di Gestione Obbligatori) e le BCAA (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali), indispensabili per ottenere i pagamenti diretti, i pagamenti annuali e i pagamenti a superficie o a capo. Quindi le sanzioni amministrative relative alle inadempienze sulle regole della condizionalità si applicano con la riduzione o l’esclusione dell’importo totale dei pagamenti Pac nell’anno civile considerato.

I livelli di riduzione dei pagamenti

  1. In caso di inadempienza non intenzionale che abbia conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati, la riduzione applicata è, come regola generale, pari al 3% del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.
  2. In caso in cui la natura dell’inadempienza non intenzionale produca effetti negativi tali da non consentire il ripristino di una situazione conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate, in base dei parametri di portata, gravità e durata, l’organismo pagatore può applicare un aumento fino al 10% della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.
  3. Se l’inadempienza accertata è stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, la riduzione da applicare all’importo complessivo risultante dai pagamenti e dai premi annuali è stabilita nella misura del 15%.
  4. Nel caso di ripetuta reiterazione senza giustificato motivo di infrazioni considerate gravi, la percentuale applicata sale dal 15% al 30%. Per ogni ulteriore reiterazione successiva all’applicazione dell’intenzionalità, la percentuale applicabile è pari al 45%.
  5. Sulla scorta della valutazione dell’inosservanza fornita dall’autorità di controllo competente, e in base ai parametri di portata, gravità e durata dell’inosservanza, l’organismo pagatore può decidere di aumentare tale percentuale della sanzione fino al 100% dei pagamenti.

Roberto Bartolini

Laureato in agraria all'Università di Bologna, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per 35 anni nel Gruppo Edagricole di Bologna, passando dal ruolo di redattore a quello direttore editoriale. Per oltre 15 anni è stato direttore responsabile del settimanale Terra e Vita. Oggi svolge attività di consulenza editoriale e agronomica, occupandosi di seminativi e di innovazione tecnologica.


Un commento

  • Roberto

    19 Aprile 2024 at 11:59 pm

    Il mancato rispetto dell’eco4 fa venire meno la deroga sulla domanda 2023 della BCAA 7?

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo mail non sarà pubblicato I campi obbligatori sono contrassegnati


Chi siamo

Nato nel 2014, Il Nuovo Agricoltore è un portale informativo dedicato all’agricoltura, con un occhio di riguardo alle innovazioni tecnologiche. Il progetto è sviluppato da Kverneland Group Italia.


CONTATTACI