Pac ed Efa: semplificati i calcoli per fossati, siepi, muretti e fasce tampone
Torniamo sull’argomento degli “elementi caratteristici del paesaggio”, cioè le siepi, i boschetti, i fossati, eccetera: si tratta di aree più che abbondanti nelle nostre aziende agricole, ma che l’agricoltore continua a escludere nel fare i calcoli delle Efa, cioè la “superficie ecologica” da destinare, nell’ambito del greening previsto dalla Pac, alla non coltivazione. In questo articolo, annunciamo le principali novità previste in questo ambito a partire dal 2018, allo scopo di aiutare gli agricoltori alle prese con il greening.
L’unità di misura diventa il metro quadrato
La novità 2018 più importante riguarda l’eliminazione dei fattori di conversione, che rimangono in vigore solo per gli alberi isolati.
Per tutti gli altri elementi (a questo proposito rimandiamo alla tabella pubblicata nei giorni scorsi sul Nuovo Agricoltore, vedi articolo) rimangono in vigore solo i fattori di ponderazione. Questo significa che l’unità di misura non è più il metro lineare ma il metro quadrato, quindi basta moltiplicare la superficie per il fattore di ponderazione. Dunque la tanta auspicata semplificazione in questo caso si è avverata.
Fossati
Prendiamo l’esempio più comune dei fossati: un corso d’acqua con larghezza massima di 10 metri è qualificato come fossato. Un fossato di 600 metri lineari e largo 4 metri, sviluppa una superficie di 2400 metri quadrati. Considerando il fattore di ponderazione 2, questo fossato genera 4800 mq di Efa (2400 x 2).
Muretti a secco
Vediamo ora i muretti a secco, che devono avere limiti ben precisi per poter entrare nelle Efa:
- lunghezza minima 25 metri;
- altezza 0,3 – 5 metri;
- larghezza 0,5 – 5 metri.
In questo caso non c’è fattore di conversione, quindi un muretto di pietra di 2000 metri lineari e largo 1,5 metri sviluppa una superficie di 3000 mq e, considerando il solo fattore di ponderazione pari a 1, genera 3000 mq di Efa.
Siepi e fasce alberate
Dal 2018 siepi e fasce alberate (che sino a oggi dovevano rientrare in una dimensione massima di 0,3 ettari) possono superare i 0,3 ettari, anche se poi ai fini del calcolo la superficie massima da considerare è di 0,3 ettari.
Vegetazione delle rive
La vegetazione ripariale dei corsi d’acqua viene presa in considerazione come Efa per intero, indipendentemente dalla sua dimensione.
Fasce tampone e bordi dei campi
Le fasce tampone e i bordi campo non hanno alcuna limitazione, la superficie minima viene unificata a 1 metro ed sono autorizzati lo sfalcio o il pascolo, a condizione che la superficie in questione resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.
Nel caso in cui fasce tampone, bordi dei campi o altri elementi paesaggistici siano adiacenti al bordo del campo, a sua volta adiacente al seminativo dell’azienda, questi sono riconosciuti come Efa. Se invece tra la siepe e il seminativo corre una strada poderale, la siepe non può considerarsi ai fini dell’Efa.
Terreni a riposo: sì alla coltivazione dal 1° luglio 2018
Ricordiamo infine che i terreni a riposo (“set aside”) considerati come Efa, dove dal 1° gennaio al 30 giugno 2018 è vietato l’uso di prodotti fitosanitari, possono essere coltivati senza alcuna limitazione agronomica e tecnica, a partire dal 1° luglio 2018.