Pac, gestione delle lavorazioni e copertura del suolo

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Con l’avanzare della campagna agraria, è bene ricordare agli agricoltori due norme della condizionalità rafforzata, la BCAA 5 e la BCAA 6, che riguardano la gestione delle lavorazioni e del suolo dal mese di settembre in poi.

BCAA 5

La BCAA 5 (“Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo”) riguarda i terreni con pendenza media superiore del 10%, quindi interessa una moltitudine di aree collinari della nostra penisola.

Si applica per obbligo ai seminativi e a tutte le superfici agricole, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e con pendenze media superiore al 10%. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o con colture che permangono per l’intera annata agraria.

Obblighi:

  • a) Realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei (distanziati di 80 m) e divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
  • b) Divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell’aratura (per 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre e il 15 febbraio).

Deroga agli obblighi:

  • Impegno a) – su pendenze elevate, si realizzano fasce inerbite (distanziate a 60 metri);
  • Impegno b) – per la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

L’aspetto più rilevante è il divieto di affinare i terreni per 60 giorni consecutivi nell’intervallo compreso tra il 15 settembre 2023 e il 15 febbraio 2024. Importanti sono le deroghe per la preparazione dei terreni in vista delle semine autunnali dei cereali vernini e nel caso di sistemazione dei suoli a risaia.

BCAA 6

La BCAA 6 prevede “la copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili” e riguarda tutti i terreni di pianura e di collina. Si applica a seminativi e colture permanenti (frutteti e vigneti), su terreni privi di protezioni artificiali (per esempio
serre e tunnel).

Questa norma prevede di mantenere una copertura del suolo per 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo (si controlla l’assenza di lavorazioni*), ottenibile attraverso applicazione di due obblighi, alternativi tra di loro:

  • copertura vegetale, ottenibile per inerbimento naturale o seminato*;
  • lasciare in campo i residui colturali della coltura precedente il periodo sensibile*.

* Per inerbimento spontaneo si intende assenza di lavorazioni; sono ammesse lavorazioni che non interrompono la copertura vegetale del terreno o che lasciano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

È prevista una deroga agli obblighi per le colture sommerse, come il riso, con relativa giustificazione.

In questo caso dunque il terreno non va toccato con le lavorazioni e va mantenuto con copertura vegetale (spontanea o seminata, quindi le colture vernine si possono seminare) per un periodo di 60 giorni consecutivi dal 15 settembre al 15 maggio successivo. Anche in questo caso ci sono eccezioni, perché sono ammesse discissure, rippature, iniezione e distribuzione di effluenti, quindi anche lo strip tiller è ammesso.

Roberto Bartolini

Laureato in agraria all'Università di Bologna, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per 35 anni nel Gruppo Edagricole di Bologna, passando dal ruolo di redattore a quello direttore editoriale. Per oltre 15 anni è stato direttore responsabile del settimanale Terra e Vita. Oggi svolge attività di consulenza editoriale e agronomica, occupandosi di seminativi e di innovazione tecnologica.


Un commento

  • Ostilio

    8 Giugno 2023 at 10:25 am

    Buon giorno volevo chiedere una cosa
    Io ho i terreni con grano, favino e fieno volevo sapere con la nuova PAC quando potrò lavorarlo dopo il taglio del prodotto
    Grazie

    Rispondi

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