Pac, l’Ue cancella gli obblighi di rotazione e il 4% di set aside

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Le vibranti proteste degli agricoltori di questi mesi hanno indotto la Commissione europea a una netta virata su alcuni obblighi imposti dalla Pac, contenuti in una proposta presentata il 15 marzo scorso. Le modifiche sostanziali e più attese dal mondo agricolo riguardano la condizionalità, e in particolare:

  • Eliminare l’obbligo di rotazione annuale sulla singola particella (BCAA 7), sostituendolo con la diversificazione che era in vigore con il vecchio greening.
  • Eliminare l’obbligo di destinare a riposo il 4% dei terreni a seminativo (BCAA 8).
  • Rendere più flessibili gli obblighi relativi ai periodi di copertura minima del suolo (BCAA 6).

L’Europa riconosce i suoi errori

Nel testo redatto dalla Commissione europea è scritto chiaro che «il primo anno di applicazione del piano strategico della Pac ha evidenziato alcuni problemi pratici di attuazione. Il Consiglio “Agricoltura e pesca” del 26 febbraio 2024 ha confermato la volontà politica di rispondere efficacemente alle preoccupazioni degli agricoltori e, come primo passo, ha sostenuto una serie di misure incluse nel suddetto documento informale della Commissione come priorità per la risposta a breve termine alla crisi attuale». Si tratta del palese riconoscimento degli errori evidenziati a più riprese dagli agricoltori europei, ai quali va dato atto che, senza la loro mobilitazione, non ci sarebbero state modifiche. Ciò conferma anche la debolezza delle organizzazioni professionali agricole e della politica agricola nazionale.

BCAA 7 (obbligo di rotazione)

La Commissione Ue propone di mantenere la rotazione, ma autorizza gli Stati membri ad aggiungere la possibilità di soddisfare tale requisito mediante la diversificazione delle colture, in pratica quella attuata con il vecchio greening, e cioè:

  • se la superficie di seminativi di un’azienda è compresa tra 10 e 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un’azienda con almeno due colture diverse; la coltura principale non supera il 75% di detti seminativi;
  • se la superficie di seminativi di un’azienda è superiore a 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un’azienda con almeno tre colture diverse su tale superficie; la coltura principale non occupa più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% di tali seminativi.

BCAA 8 (4% di set aside)

La Commissione propone di eliminare dalla norma BCAA 8 l’obbligo di destinare una percentuale minima dei seminativi a superfici (terreni lasciati a riposo) o elementi (siepi, alberi, eccetera) non produttivi, mantenendo nel contempo la protezione degli elementi caratteristici del paesaggio esistenti. Tuttavia l’obbligo di proteggere gli elementi caratteristici del paesaggio e il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, che attualmente fanno parte dei requisiti della norma BCAA 8, dovrebbero essere mantenuti.

Dall’obbligo all’opportunità con ricompensa

Per quanto riguarda la BCAA 7 e la BCAA 8, la Commissione introduce una nuova impostazione, passando dal concetto dell’imposizione di vincoli agronomici a quello della discrezionalità, lasciando spazio finalmente alla libertà di scelta dell’agricoltore. Infatti nella proposta si legge che gli Stati membri hanno la possibilità di ricompensare con un nuovo eco-schema gli agricoltori che intendono applicare forme più ambiziose di rotazione e diversificazione delle colture (in particolare per includere le colture proteiche nella rotazione, in modo da migliorare la qualità del suolo e la resilienza delle colture), così come un regime ecologico che offra sostegno agli agricoltori per il mantenimento di una parte dei seminativi in stato non produttivo o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio. Sarebbe in tal modo garantita agli agricoltori una ricompensa specifica per tali superfici ed elementi non produttivi che sono preziosi per la biodiversità nei terreni agricoli e, più in generale, per le zone rurali.

BCAA 6 (copertura minima del suolo)

La BCAA 6 prescrive la copertura vegetale del suolo per un periodo minimo di 60 giorni consecutivi, all’interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio. La Commissione ammette che l’applicazione della norma per la copertura del suolo nei periodi sensibili ha causato notevoli rigidità amministrative e incertezza per gli agricoltori, i quali spesso fanno riferimento a un “calendario agricolo” che non riconosce la crescente variabilità delle condizioni meteorologiche. L’Ue rileva inoltre che la copertura minima del suolo può essere effettuata con diversi mezzi, che dipendono non solo dalle condizioni pedoclimatiche, ma anche da fattori quali la scelta delle colture e la durata della stagione di crescita in un determinato anno.

I periodi sensibili possono inoltre variare, specialmente in funzione delle specifiche condizioni pedoclimatiche. Non solo: nell’operare le scelte di produzione e in particolare le decisioni di semina, gli agricoltori e gli altri beneficiari devono essere in grado di conciliare il rispetto dei requisiti della norma BCAA 6 con condizioni meteorologiche imprevedibili. Alla luce di questi fattori la Commissione sollecita gli Stati membri a gestire i suddetti requisiti della norma BCAA 6 in modo più flessibile.

BCAA 9 (prati permanenti)

La BCAA 9 stabilisce un divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000. L’esperienza ha però dimostrato, osserva la Commissione, che esistono situazioni eccezionali in cui tali prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientali sono danneggiati, per esempio da predatori o specie invasive, e per ripristinarli possono essere necessarie misure adeguate ad affrontare tali situazioni, tra cui deroghe al divieto di aratura delle zone interessate, così da assicurare che i requisiti della norma BCAA 9 contribuiscano alla protezione degli habitat e delle specie.

Le proposte della Commissione prevedono esenzioni per consentire la lavorazione del suolo per ripristinare i prati permanenti nei siti Natura 2000, nel caso in cui siano danneggiati a causa di predatori o specie invasive.

Piccoli agricoltori e altre esenzioni

La proposta della Commissione prevede, per gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola, che questi siano esentati dai controlli di condizionalità e dalle sanzioni. La motivazione è la seguente: poiché la superficie agricola gestita dai piccoli agricoltori (che rappresentano il 65 % dei beneficiari della Pac, ma occupano solo il 10% circa della superficie agricola totale) è limitata e le sanzioni sono generalmente ridotte, l’applicazione di sanzioni potrebbe comportare oneri sproporzionati per le amministrazioni degli Stati membri. I piccoli agricoltori, che sono esentati dai controlli, dovrebbero pertanto essere esentati anche dall’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto dei requisiti di condizionalità.

Ancora, per evitare costi e oneri amministrativi eccessivi connessi ai controlli di condizionalità, i beneficiari che ricevono pagamenti per superficie nell’ambito di un piano strategico della Pac (a norma del regolamento UE 2021/2115) e di un programma di sviluppo rurale (attuato a norma del regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) fino al 31 dicembre 2025, dovrebbero essere esonerati dai controlli di condizionalità e dall’applicazione di sanzioni.

I tempi di attuazione delle modifiche

«Se le proposte della Commissione europea saranno approvate, le modifiche alle BCAA si applicheranno a partire dall’anno di domanda 2024, quindi retroattivamente dal 1° gennaio 2024», spiega l’economista Angelo Frascarelli. «In relazione alla modifica della BCAA 8 (terreni a riposo), gli Stati membri possono adottare una decisione per l’applicazione nell’anno di domanda 2024 solo nel caso in cui richiedano di attuare eco-schemi con pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio. Anche le esenzioni dalle sanzioni amministrative sulla condizionalità per i piccoli agricoltori e per i beneficiari dei vecchi programmi sviluppo rurale, si applicheranno a partire dall’anno di domanda 2024. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno trovato l’accordo per una procedura d’urgenza (fast track) che consenta l’approvazione di queste proposte entro aprile 2024, quindi prima della fine della legislatura».

Roberto Bartolini

Laureato in agraria all'Università di Bologna, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per 35 anni nel Gruppo Edagricole di Bologna, passando dal ruolo di redattore a quello direttore editoriale. Per oltre 15 anni è stato direttore responsabile del settimanale Terra e Vita. Oggi svolge attività di consulenza editoriale e agronomica, occupandosi di seminativi e di innovazione tecnologica.


2 commenti

  • Michele

    21 Marzo 2024 at 4:27 pm

    Alle tante incongruenze che Ue e Masaf hanno creato mi permetto di evidenziare queste:
    Ecoschema 5: In merito alle specie di Trifoglio previste, non è contemplato il Trifoglio Alessandrino.
    Dimenticanza o vi è una ragione specifica di esclusione?

    Ecoschema 4. In merito alla alternanza tra coltura sfruttatrice e leguminosa, non capisco perché non possa essere prevista anche una brassicacea al posto della leguminosa o un miscuglio di leguminosa (in prevalenza) e brassicacea (vedi rafano).
    Caro dott. Bartolini, eppure si parlava tanto, ma proprio tanto di “Semplificazione”

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  • Gianluca

    21 Marzo 2024 at 6:49 pm

    Buonasera, ma si può quindi fidarsi a cambiare in parte il piano colturale o poi c’è il rischio che l’Italia non firmi e quindi si andrebbe avanti con la rotazione?
    Grazie mille

    Rispondi

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