Come trasferire titoli Pac 2023-2027: le norme da seguire

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Come trasferire titoli Pac 2023-2027 è un procedimento illustrato nella circolare Agea n.26880 del 12 aprile 2023, la quale stabilisce i procedimenti di trasferimento dei titoli Pac.

I titoli possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore in attività, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. Il soggetto cessionario deve pertanto essere in possesso del requisito di agricoltore in attività alla data di presentazione della domanda di trasferimento titoli nel sistema informatico dell’organismo pagatore competente. Le istruttorie sul requisito in questione devono essere eseguite, secondo le modalità e le procedure previste dalla circolare Agea prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023, entro il 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli Pac. Il soggetto cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Un ulteriore requisito di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli Pac 2023-2027 è l’assenza di debiti in capo al soggetto cedente.

Come trasferire titoli Pac 2023-2027 della riserva nazionale

I titoli ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall’anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempre che il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria con le modalità stabilite nell’allegato VII del medesimo decreto.

Il periodo di tre anni di divieto di trasferimento comprende l’anno di assegnazione dalla riserva nazionale; pertanto, a titolo di esempio, i titoli assegnati o incrementati di valore dalla riserva nazionale nella campagna 2023 non possono essere ceduti nelle campagne 2023, 2024 e 2025.

Un esempio pratico

Si prenda a titolo esemplificativo il seguente esempio: Tizio acquisisce terra e titoli in affitto nel 2023, incrementa il valore degli stessi accedendo alla riserva nazionale 2023 e nel 2024 scade il contratto di affitto. Qualora il contratto cessi i propri effetti prima del decorso dei tre anni di divieto di trasferimento, alla scadenza della cessione l’incremento del valore dei titoli è restituito alla riserva nazionale, facendo così tornare in capo al proprietario i titoli affittati privi dell’incremento dalla riserva nazionale. Lo stesso principio si applica anche nel caso di risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli anticipato rispetto alla naturale scadenza.

Esempi di trasformazioni societarie

Il trasferimento dei titoli può essere eseguito esclusivamente se il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria.

Caso 1. La società Alfa snc, il cui controllo è esercitato da Tizio, riceve titoli dalla riserva nazionale nel 2023 con la fattispecie giovane agricoltore o nuovo agricoltore. Nella successiva campagna 2024, la società Alfa snc può cedere i titoli in questione al cessionario società Beta srl esclusivamente se:

  • la società Alfa snc cessa la propria attività agricola;
  • la persona fisica Tizio, che esercitava il controllo della società Alfa snc e che con i propri requisiti soggettivi ha consentito l’accesso alla riserva nazionale, esercita il controllo della società Beta srl, secondo le modalità previste dall’allegato VII al DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
  • il trasferimento ha ad oggetto tutti i titoli detenuti dalla società Alfa snc.

Caso 2. La ditta individuale Caio riceve titoli dalla riserva nazionale nel 2023 con la fattispecie giovane o nuovo agricoltore. Nella successiva campagna 2024, Caio può cedere i titoli in questione al cessionario società Gamma s.s. esclusivamente se Caio cessa la propria attività agricola (come ditta individuale), assume il controllo della società Gamma s.s., secondo le modalità previste dall’allegato VII al DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e trasferisce alla predetta società tutti i titoli detenuti.

Caso 3. La società Alfa snc, il cui controllo è esercitato da Tizio, Caio e Sempronio, riceve titoli dalla riserva nazionale nel 2023 con la fattispecie C (“Contrasto all’abbandono di terre”) o D (“Compensazione di svantaggi specifici”). Nella successiva campagna 2024, la società Alfa snc può cedere i titoli in questione al cessionario società Beta srl esclusivamente se:

  • la società Alfa snc cessa la propria attività agricola;
  • un socio tra Tizio, Caio e Sempronio che esercitava il controllo della società Alfa snc esercita il controllo della società Beta srl, secondo le modalità previste dall’allegato VII al DM 23 dicembre 2022 n. 660087, purché il predetto socio rispettasse il requisito anagrafico (18-60 anni) nel 2023 per accedere alla riserva nazionale;
  • il trasferimento ha ad oggetto tutti i titoli detenuti dalla società Alfa snc.

Caso 4. Se la società Alfa snc, dopo aver ricevuto i titoli dalla riserva nazionale, cessa definitivamente la propria attività agricola senza “trasformarsi” in altra società, nel 2024 i titoli possono essere trasferiti alternativamente o al socio Tizio o al socio Caio o al socio Sempronio (purché il socio rispetti il requisito anagrafico dei 18-60 anni nel 2023 per accedere alla riserva nazionale) che deteneva il controllo della società Alfa snc. Ciò in quanto l’art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che il trasferimento dei titoli in questione è autorizzato nel solo caso di continuità aziendale tra il soggetto cedente e il soggetto cessionario. La continuità viene meno nel caso in cui l’attività agricola esercitata dal soggetto cedente sia frazionata in una pluralità di soggetti giuridici (cessionari).

Fattispecie di trasferimento titoli Pac 2023-2027

Elenchiamo qui di seguito le fattispecie previste per trasferire titoli Pac 2023-2027.

  1. Vendita. Con la vendita il cessionario acquista a titolo definitivo la proprietà dei titoli. La fattispecie in questione può essere utilizzata anche per gestire le seguenti due casistiche, assimilabili alla vendita per quanto concerne gli effetti giuridici: a) scioglimento/estinzione/cessazione dell’attività da parte della società, per trasferire i titoli della società ai soci o a un terzo estraneo alla compagine sociale; b) conferimento in via definitiva dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente. La società può essere preesistente o di nuova costituzione. Si precisa che in caso di conferimento temporaneo dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente, deve essere utilizzata la fattispecie “Conferimento temporaneo di titoli ad una società (codice 4.3)”. In presenza di una delle due casistiche sopra descritte, la documentazione giustificativa da allegare alla domanda consiste nel documento/atto registrato tipico della casistica in questione, indicata nell’allegato 2 della circolare.
  2. Affitto/comodato di titoli con terra. In caso di utilizzo della fattispecie di affitto di titoli con terra, è necessario che vi sia sempre il trasferimento di una superficie ammissibile pari almeno agli ettari corrispondenti ai titoli trasferiti. Qualora le parti intendano cedere ulteriori titoli senza la corrispondente superficie ammissibile nel medesimo atto giuridico, deve essere chiaramente indicato quali titoli sono trasferiti con la fattispecie “affitto di titoli con terra” e quali sono trasferiti con la fattispecie “affitto di titoli senza terra” e, conseguentemente, occorre compilare due domande di trasferimento, una per ciascuna fattispecie. Si precisa che non è configurabile il subaffitto di titoli, salvo quanto previsto dalla fattispecie “Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5)”.
  3. Affitto/comodato di titoli senza terra. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, si precisa che in caso di affitto/comodato di titoli senza i corrispondenti ettari ammissibili, il 50% del valore dei titoli trasferiti senza terra è decurtato e riversato in via definitiva alla riserva nazionale. L’affittuario/comodatario non può cedere a propria volta i titoli a un terzo soggetto, salvo quanto previsto dalla fattispecie conferimento di titoli a una società dal soggetto affittuario di titoli.

Come compilare la domanda di trasferimento

La domanda di trasferimento titoli Pac 2023-2027 è presentata dall’agricoltore cessionario all’organismo pagatore competente tramite il CAA al quale ha conferito mandato o direttamente all’organismo pagatore competente se l’agricoltore non è associato ad alcun CAA.

La domanda di trasferimento titoli deve essere presentata, a pena di inopponibilità, agli organismi pagatori competenti per territorio entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva, per l’anno di campagna. Successivamente a tale scadenza non è possibile presentare domande di trasferimento titoli Pac. La documentazione giustificativa da allegare obbligatoriamente in ragione della fattispecie di trasferimento scelta, completa in ogni sua parte, registrazione dell’atto compresa, deve essere prodotta al momento della presentazione della domanda di trasferimento e, comunque, non oltre la scadenza per la presentazione della domanda di trasferimento titoli.

Roberto Bartolini

Laureato in agraria all'Università di Bologna, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per 35 anni nel Gruppo Edagricole di Bologna, passando dal ruolo di redattore a quello direttore editoriale. Per oltre 15 anni è stato direttore responsabile del settimanale Terra e Vita. Oggi svolge attività di consulenza editoriale e agronomica, occupandosi di seminativi e di innovazione tecnologica.


Un commento

  • ANTONIO

    16 Giugno 2023 at 2:52 pm

    Se un agricoltore nell’anno 2023 ha acquistato dei titoli pac di valore superiore a quelli che aveva, ed ha titoli in eccedenza rispetto alla superficie aziendale, il sistema considera prima i titoli più alti e restano fuori per l’eccedenza quelli di valori più bassi – Grazie –

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