Nuova Pac, sanzioni per chi non rispetta la condizionalità sociale
Nel quadro della nuova Pac 2023-2027 l’Unione europea ha introdotto lo strumento della “condizionalità sociale” – fortemente voluto dall’Italia – in base al quale tutti gli agricoltori che non rispetteranno i requisiti relativi alle condizioni e di impiego dei lavoratori si vedranno decurtare, fino all’azzeramento, gli aiuti.
I principi da rispettare
La condizionalità sociale significa che per essere idoneo a ricevere sussidi pubblici, il potenziale beneficiario del sussidio deve rispettare tutte le disposizioni del diritto nazionale e internazionale e, in questo contesto, in particolare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che stabilisce quattro punti chiave che devono essere rispettati da tutti gli stati membri:
- la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva;
- l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio;
- l’effettiva abolizione del lavoro minorile;
- l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione.
Le sanzioni previste
Coloro che violano le regole stabilite per la condizionalità sociale andranno incontro a sanzioni che sono state stabilite da un decreto emanato lo scorso dicembre.
- L’ammontare delle riduzioni è calcolato sulla base dell’importo totale dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate nel corso dell’anno solare in cui è accertata l’infrazione.
- In base alla gravità dell’infrazione, la riduzione è pari all’1%, 3% o 5% dell’importo dei pagamenti.
- Nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un’altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione è pari al 10% dell’importo totale dei pagamenti.
- In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15% dell’importo totale dei pagamenti.
Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:
- inosservanza dovuta a un errore dell’organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l’errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- riduzione non superiore a 100 euro;
- inosservanza delle condizioni di concessione dell’aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.