Pac 2019: calano i pagamenti di base e il greening, aumenta l’accoppiato

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La circolare Agea n. 9020 del 4 febbraio 2019, che invitiamo gli agricoltori a scaricare cliccando qui, contiene tutte le disposizioni per una corretta presentazione della domanda unica del pagamento per la prossima campagna 2019.

Verrà effettuato il ricalcolo di tutti i titoli

Stabilito che il pagamento accoppiato aumenterà per barbabietola da zucchero (stima: 600 euro/ha), riso (stima: 150 euro/ha) e grano duro per centro-sud Italia (stima: 100 euro/ha), le risorse necessarie vengono trovate tagliando dello 0,92% tutti i titoli attualmente assegnati agli agricoltori e quindi Agea dovrà comunicare a tutti il nuovo valore.

Diminuisce della medesima percentuale anche il pagamento greening. Per calcolare l’importo del greening, una volta che all’agricoltore verrà comunicato il nuovo valore dei suoi titoli, si deve moltiplicare questo valore per il coefficiente 0,5079.

La data ultima di presentazione della domanda è fissata per il momento nel 15 maggio 2019, anche se con ogni probabilità, come accade spesso, potrà essere prorogata.

Attenzione al trasferimento titoli 2019

Gli atti di trasferimento dei titoli Pac possono essere sottoscritti e registrati sino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2019, anche tardiva, cioè sino al termine improrogabile del 10 giugno 2019.

Quali pascoli sono ammessi al pagamento della Pac?

La già citata circolare n. 9020 fissa importanti novità sulla gestione dei pascoli ammissibili ai pagamenti Pac, sui quali deve essere svolta una delle seguenti attività:

  • Pascolamento
  • Sfalcio
  • Altra operazione per mantenere la superficie idonea al pascolo

Per le superfici a prato permanente il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento, purché l’agricoltore dimostri di aver effettuato almeno una operazione colturale come sfalcio, decespugliamento, arieggiamento, risanamento idraulico, controllo delle specie indesiderate e trasemina.

Se sulla superficie viene eseguito ad esempio lo sfalcio e non il pascolamento, l’agricoltore ha l’obbligo di depositare nel fascicolo cartaceo idonea documentazione comprovante questa attività, cioè foto, fatture eccetera. Inoltre, se si esegue lo sfalcio l’agricoltore deve esibire anche la documentazione che comprovi la destinazione finale delle erbe sfalciate che può essere sottoposta a controlli.

Per le superfici individuate come “Pratiche Locali Tradizionali”, l’unica attività ammessa è il pascolamento .

Roberto Bartolini

Laureato in agraria all'Università di Bologna, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per 35 anni nel Gruppo Edagricole di Bologna, passando dal ruolo di redattore a quello direttore editoriale. Per oltre 15 anni è stato direttore responsabile del settimanale Terra e Vita. Oggi svolge attività di consulenza editoriale e agronomica, occupandosi di seminativi e di innovazione tecnologica.


2 commenti

  • falchi95

    6 Marzo 2019 at 7:14 am

    buongiorno Dott Bartolini volevo chiedere se per le pratiche locali tradizionali (usi e consuetudini ) , il solo pascolamento come citato dall’articolo , è sufficiente a rispettare le direttive per ricevere il pagamento . visto che i pascoli ricadono nel parco nazionale d’Abruzzo dove l’ente parco non fa effettuare spietramenti , decespugliamento eccetera….. grazie

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    • Roberto Bartolini

      11 Marzo 2019 at 12:18 pm

      A mio parere è sufficiente il solo pascolamento, ma per avere massima certezza si rivolga al Caa locale oppure all’ufficio Pac di un’organizzazione professionale.

      Rispondi

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