Eco-schema 4 Pac, nuove risposte alle vostre domande

ecoschema4

L’eco-schema 4 della nuova Pac 2023-2027 (“Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento”) prevede un sostegno di 110 euro all’ettaro a fronte dell’obbligo di avvicendamento tra colture leguminose e foraggere e da rinnovo. Ricordiamo che gli agricoltori che aderiscono a questa misura a premio sono obbligati già dal 2023 a rispettare la BCAA 7, che impone il cambio di specie sulla stessa particella.

Riportiamo le risposte fornite dal Masaf ad alcune delle domande più frequenti degli agricoltori.

Foraggere e prati pascolo

Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l’impegno all’avvicendamento dell’eco-schema 4 è assolto ipso facto. Premesso ciò, ai fini di questa disposizione, è previsto che tali destinazioni debbano avere una durata minima?

Sì. La destinazione a colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo deve essere assicurata sulla medesima superficie per un periodo minimo pari alla durata dell’impegno all’avvicendamento assolto ipso facto, ovvero per due anni.

La rotazione che preveda erba medica per quattro anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Il riferimento ai quattro anni come va interpretato?

Nel caso dell’erba medica, superato il periodo minimo di permanenza di due anni sulla medesima superficie, l’impegno all’avvicendamento può essere assolto ipso facto anche oltre il quarto anno. Pertanto, i quattro anni sono un esempio.

Una superficie classificata come prato da pascolo non avvicendato permanente può accedere all’eco-schema 4?

No, i prati permanenti non sono superfici ammissibili al pagamento dell’eco-schema 4, in quanto l’eco-schema si applica su superfici a seminativo in avvicendamento.

Colture secondarie e principali

L’avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie. Cosa si intende per coltura secondaria? Cosa si intende per coltura principale?

Ai fini del rispetto della norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Posto che la coltura secondaria deve essere in campo per almeno 90 giorni, i giorni devono essere compresi nel periodo 1° giugno – 30 novembre? Oppure questo periodo è solo la finestra temporale in cui viene verificato il cambio di coltura?

L’intervallo temporale indicato è il periodo fissato ai fini del controllo del rispetto dell’avvicendamento, durante il quale viene quindi verificata la presenza in campo delle colture. Recentemente l’intervallo è stato modificato da un decreto, e sarà quindi dal 15 maggio al 30 novembre.

Casi di avvicendamento delle colture

Si può accedere all’eco-schema 4 con una rotazione biennale che preveda di coltivare nel 2023 pisello proteico e soia di secondo raccolto e nel 2024 soia? In altri termini, è possibile effettuare una monosuccessione di soia, in quanto coltura da rinnovo?

No, non è possibile accedere all’eco-schema 4 con una monosuccessione. L’eco-schema richiede comunque che le piante che si avvicendano appartengano a due generi botanici diversi. Si possono coltivare in successione due colture da rinnovo (o due colture leguminose), purché si cambi genere botanico.

Considerando che il terreno a riposo assolve ipso facto l’impegno all’avvicendamento previsto dall’eco-schema 4, trascorsi sei mesi continuativi in cui lascio la superficie a riposo, posso coltivare frumento? Tale schema di rotazione è valido ai fini del pagamento dell’eco-schema 4?

Nell’ambito dell’eco-schema 4 le superfici destinate a colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio o terreni a riposo assolvono ipso facto l’impegno all’avvicendamento previsto dall’eco-schema solo se mantenute per un periodo minimo pari alla durata dell’impegno all’avvicendamento, ovvero per due anni. Pertanto, il protrarsi di tali destinazioni per un periodo inferiore a due anni richiede comunque un avvicendamento delle colture depauperanti con le colture leguminose o da rinnovo.

Una rotazione che preveda incolto nel primo anno ed erbaio polifita di avena e veccia nel secondo anno, può consentire di assolvere ipso facto l’impegno all’avvicendamento previsto dall’eco-schema 4?

No. Le destinazioni rappresentate da colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo assolvono ipso facto l’impegno all’avvicendamento previsto dall’eco-schema solo se ognuna di esse, singolarmente, è mantenuta per un periodo minimo pari a due anni

Una rotazione che preveda prato nel primo anno, prato nel secondo anno prato, prato nel terzo anno e orzo nel quarto anno, rispetta l’eco-schema 4?

Premesso che l’eco-schema 4 si applica sulle superfici a seminativo in avvicendamento e quindi non sul prato permanente, in caso di erbe e altre piante erbacee da foraggio, l’impegno all’avvicendamento dell’eco-schema 4 si intende assolto ipso facto se queste sono presenti sulla medesima superficie per un periodo minimo pari alla durata dell’impegno all’avvicendamento, ovvero per due anni. Pertanto, l’esempio di avvicendamento proposto è conforme alle regole dell’eco-schema 4.

Se ho seminato veccia da foraggio nel 2022 e la sfalcio a maggio 2023, aderendo all’eco-schema 4 nel 2023, questa coltura viene considerata ai fini del rispetto dell’impegno dell’avvicendamento?

Ai fini del controllo del rispetto dell’avvicendamento si considerano le colture presenti in campo dal 15 maggio al 30 novembre. Posto ciò, in caso di adesione all’eco-schema 4 nel 2023, una coltura raccolta prima dell’inizio dell’intervallo temporale suddetto non verrà tenuta in conto ai fini del rispetto dell’impegno all’avvicendamento.

Se nel 2023 faccio succedere frumento duro e fagiolino da industria in secondo raccolto sulla superficie oggetto di impegno, utilizzando per il fagiolino da industria la tecnica della difesa integrata (volontaria), e nel 2024 semino sulla stessa superficie il girasole, rispetto gli impegni previsti dall’eco-schema 4?

L’avvicendamento proposto è conforme alle regole dell’eco-schema 4, in quanto prevede l’avvicendamento di coltura depauperante (frumento duro), coltura da rinnovo (fagiolino) e coltura da rinnovo di genere botanico diverso (girasole); e l’utilizzo della difesa integrata nella coltivazione del fagiolino che è nell’elenco delle colture da rinnovo.

Soddisfa l’impegno di avvicendamento dell’eco-schema 4 lo schema di rotazione che prevede mais di primo raccolto e poi panico, da ripetere anche l’anno successivo?

Lo schema di rotazione indicato soddisfa l’impegno all’avvicendamento previsto dall’eco-schema 4 solo se assicura la permanenza in campo del panico per almeno 90 giorni, consentendo allo stesso di configurarsi almeno come coltura secondaria.

Nell’autunno 2022 semina di triticale raccolto nell’estate del 2023, nell’autunno 2023 cover crops e nella primavera 2024 semina di soia. L’avvicendamento soddisfa i requisiti dell’eco-schema 4?

Lo schema di rotazione proposto si configura come un avvicendamento tra un cereale nel 2023 (triticale raccolto dopo il 1° giugno) e una coltura da rinnovo nel 2024 (soia seminata e raccolta nel corso dell’anno) e pertanto soddisfa l’impegno all’avvicendamento previsto dall’eco-schema 4.

La rotazione fra grano duro e loietto soddisfa l’impegno di avvicendamento dell’eco-schema 4?

No. L’eco-schema 4 prevede che venga inserito nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura leguminosa o almeno una coltura da rinnovo. Pertanto, la rotazione proposta non soddisfa l’impegno di avvicendamento dell’eco-schema 4, essendo il loietto una foraggera graminacea.

Condizionalità rafforzata

Se nel 2023 accedo all’eco-schema 4, poiché quest’anno è prevista una deroga all’osservanza della BCAA 7, non sono soggetto a tale norma?

Chi accede ai pagamenti dell’eco-schema non usufruisce della deroga temporale all’osservanza della BCAA 7, che deve pertanto essere obbligatoriamente rispettata, ma solo sulle superfici pagate dall’eco-schema e non su tutta l’azienda.

Un agricoltore con un’azienda inferiore a 10 ettari, e che pertanto è esonerato dalla BCAA 7, se aderisce all’eco-schema 4 può praticare una monosuccessione di mais o di soia oppure deve cambiare comunque genere botanico?

Sebbene esonerato dall’osservanza della BCAA 7, l’agricoltore che faccia domanda per l’eco-schema 4 non può mai praticare la monosuccessione.

Diverse aziende orticole specializzate producono fagiolino o pisello in più cicli consecutivi. Si chiede se le superfici su cui si realizzano più cicli di fagiolino o pisello nel corso dell’anno, a cui segue entro lo stesso anno la semina di un cereale, rispettino la BCAA 7. Si chiede, inoltre, se tali superfici possano accedere all’eco-schema 4.

Le aziende in questione rispettano la BCAA 7 in quanto cambiano almeno una volta durante l’anno il genere botanico. Tuttavia, non possono accedere all’eco-schema 4 poiché questo richiede di cambiare sempre nell’avvicendamento il genere botanico.

Si possono cumulare i pagamenti dell’eco-schema 4 con quelli dell’eco-schema 5, ovviamente sulle superfici a seminativo?

Sì. Le superfici a seminativo mantenute a riposo con una copertura dedicata con piante di interesse apistico, ai fini dell’eco-schema 5 possono accedere anche all’eco-schema 4. Si sottolinea che la possibilità di cumulare i pagamenti di eco-schema 4 con quelli di eco-schema 5 vale solo per le superfici a riposo.

Domanda Pac prorogata al 15 giugno

Ricordiamo che nei giorni scorsi il Masaf ha prorogato al 15 giugno il termine per la presentazione della domanda Pac sul portale del Sian.

2 commenti

  • Riccardo

    17 Maggio 2023 at 3:01 pm

    Io credo che il Ministero abbia fatto una confusione terribile e la pubblicazione delle FAQ sull’ECO 4 hanno chiarito alcuni aspetti ma hanno peggiorato una situazione già resa critica da un art. 20 del DM 66087 del 23/12/22 che è scritto veramente male. Se lo leggete bene le colture foreggere non vengono considerate al pari delle leguminose e delle colture da rinnovo come miglioratrici. Un agricoltore non può avvicendare grano e loietto?? Poi perchè le FAQ costringono a mantenere in campo l’erba medica o altre piante erbacee da foraggio per due anni di fila altrimenti non si rispetta ECO 4? Ma dove è scritto sul decreto questi due anni? Se io ho coltivato l’erba medica nel 2020 e il 2023 è l’ultimo anno che la voglio tenere in campo perchè mi impediscono di mettere grano nel 2024 e aderire quindi all’eco 4 ma devo rifare erba medica di nuovo nel 2024? Stesso identico discorso per i set aside che durano 6 mesi e tutte le foraggere che secondo me il ministero confonde con le foraggere spontanee che chiama “atre piante erbacee da foraggio”. Un casino vero notato da pochi!

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    • michele patruno

      27 Maggio 2023 at 9:57 am

      Riflessione molto giusta. Inviata mail al dott. Frattarelli del Ministero (ovvio senza risposta) ove chiedevo, a mente la FAQ n.14 per l’Ecoschema 4, se fosse giusto avvicendare un terreno a riposo nel 2023 con una leguminosa o una coltura da rinnovo nel 2024, equiparando il riposo a coltura depauperante? Così da percepire il premio nei due anni 2023 e 2024?
      Chiedo ora al dott. Bartolini di risolvere la questione.

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